Articolo 39. 
 
Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e  di
                   preminente interesse nazionale. 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le  procedure
di   pianificazione,    programmazione    e    progettazione    delle
infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere  di
urgenza  e  di  preminente  interesse   nazionale   ai   fini   della
modernizzazione e dello sviluppo della Nazione. 
  2. Il Governo qualifica una infrastruttura  come  strategica  e  di
preminente  interesse  nazionale  con  delibera  del  Consiglio   dei
ministri, in  considerazione  del  rendimento  infrastrutturale,  dei
costi, degli obiettivi e dei tempi di  realizzazione  dell'opera.  La
qualificazione  e'  operata  su  proposta  dei  Ministri  competenti,
sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle  regioni  al
Governo, sentiti i Ministri competenti. 
  3. L'elenco delle infrastrutture di cui  al  presente  articolo  e'
inserito nel documento di economia e finanza, con l'indicazione: 
  a)  dei  criteri  di  rendimento  attesi  in  termini  di  sviluppo
infrastrutturale,  riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree   del
territorio  nazionale,  sostenibilita'  ambientale,  garanzia   della
sicurezza strategica, contenimento dei costi  dell'approvvigionamento
energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a  quella
della rete europea delle infrastrutture; 
  b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali; 
  c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti; 
  d) del cronoprogramma di realizzazione. 
  4. Gli interventi di cui al comma 3 sono  automaticamente  inseriti
nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di  programma
quadro ai  fini  della  individuazione  delle  priorita'  e  ai  fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia'  incluse  nelle  intese  e
negli accordi stessi. 
  5. Per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di  cui
al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38. A tal
fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5 dell'articolo  38
sono ridotti a trenta giorni e  quelli  di  cui  al  comma  9,  primo
periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non  sono
prorogabili. 
  6. Il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  istituisce  un
comitato speciale per l'esame dei progetti relativi  agli  interventi
di cui al presente articolo. 
  7. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilita' tecnico  ed
economico relativo agli interventi di cui al  comma  1  del  presente
articolo, e' trasmesso  dalla  stazione  appaltante  alla  competente
soprintendenza  decorsi  quindici  giorni   dalla   trasmissione   al
Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di  fattibilita'
tecnico-economico  medesimo.  Le  risultanze  della  valutazione   di
assoggettabilita'   preventiva   dell'interesse   archeologico   sono
acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui  all'articolo
38, comma 3. 
  8. In presenza  di  dissensi  qualificati  ai  sensi  dell'articolo
14-quinquies, comma  1,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  la
procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo puo'  essere
sostituita dall'adozione di un decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai  presidenti
delle regioni o  delle  province  autonome  interessate,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Il  predetto  decreto  approva  il  progetto  di
fattibilita'  tecnico-economica  delle  infrastrutture  di   cui   al
presente articolo e produce i medesimi effetti  di  cui  all'articolo
38, comma 10. 
  9.  Il  monitoraggio  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per la  prevenzione  e  la  repressione  di  tentativi  di
infiltrazione mafiosa e' attuato  da  un  Comitato  di  coordinamento
istituito  presso  il  Ministero  dell'interno,   secondo   procedure
approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo  Comitato  di
coordinamento. Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure di
monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114.