Articolo 42. 
 
                    Verifica della progettazione. 
 
  1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente
concedente verificano  la  rispondenza  del  progetto  alle  esigenze
espresse  nel  documento  d'indirizzo  e  la  sua  conformita'   alla
normativa vigente. La verifica ha luogo  durante  lo  sviluppo  della
progettazione  in  relazione  allo  specifico  livello  previsto  per
l'appalto. In caso  di  affidamento  congiunto  di  progettazione  ed
esecuzione, nonche' nei contratti di  partenariato  pubblico-privato,
la  verifica  del  progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica   e'
completata prima dell'avvio  della  procedura  di  affidamento  e  la
verifica  del  progetto  esecutivo  redatto  dall'aggiudicatario   e'
effettuata prima dell'inizio dei lavori. 
  2. Per accertare la coerenza del progetto nelle  sue  diverse  fasi
con il documento di indirizzo della progettazione,  il  RUP,  se  non
effettua  personalmente   la   verifica,   ne   segue   lo   sviluppo
parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio  tra
il soggetto che esegue la verifica e il progettista.  L'attivita'  di
verifica e' incompatibile, per uno stesso progetto, con le  attivita'
di progettazione,  di  coordinamento  della  relativa  sicurezza,  di
direzione dei lavori e di collaudo. 
  3.  La  verifica  accerta  la   conformita'   del   progetto   alle
prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti
prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha  esito  positivo,
assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione  per  le
costruzioni  in  zone  sismiche,  nonche'  di  denuncia  dei   lavori
all'ufficio  del  genio   civile.   I   progetti,   corredati   della
attestazione dell'avvenuta positiva  verifica,  sono  depositati  con
modalita' telematica  interoperabile  presso  l'Archivio  informatico
nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti. 
  4. La validazione del progetto posto  a  base  di  gara  e'  l'atto
formale che riporta gli  esiti  della  verifica.  La  validazione  e'
sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa  preciso
riferimento  al  rapporto  conclusivo  del  soggetto  preposto   alla
verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e
la lettera di invito per l'affidamento dei  lavori  devono  contenere
gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto  a  base  di
gara. 
  5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalita' delle attivita'
di  verifica,  nonche'  i  soggetti  che  vi  provvedono.  Gli  oneri
conseguenti  all'accertamento  della   rispondenza   agli   elaborati
progettuali  sono  ricompresi  nelle   risorse   stanziate   per   la
realizzazione delle opere.