Articolo 45. 
 
                  Incentivi alle funzioni tecniche. 
 
  1.  Gli   oneri   relativi   alle   attivita'   tecniche   indicate
nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti  per  le
singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli
stati  di  previsione  della  spesa  o  nei  bilanci  delle  stazioni
appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del
codice, l'allegato I.10 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  che  lo  sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  destinano  risorse
finanziarie  per  le  funzioni   tecniche   svolte   dai   dipendenti
specificate nell'allegato I.10 e per le finalita' indicate  al  comma
5, a valere sugli stanziamenti di cui  al  comma  1,  in  misura  non
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle
forniture, posto a base delle procedure di affidamento.  Il  presente
comma si applica anche agli appalti relativi a  servizi  o  forniture
nel caso in cui e' nominato il direttore  dell'esecuzione.  E'  fatta
salva, ai fini dell'esclusione  dall'obbligo  di  destinazione  delle
risorse  di  cui  al  presente  comma,  la  facolta'  delle  stazioni
appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalita' diversa
di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. 
  3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma  2,  e'  ripartito,
per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti
che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche' tra  i
loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi  anche  degli  oneri
previdenziali  e  assistenziali  a  carico  dell'amministrazione.   I
criteri  del  relativo  riparto,  nonche'  quelli  di  corrispondente
riduzione delle risorse finanziarie connesse  alla  singola  opera  o
lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei  tempi  o
dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo,  sono
stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti,  secondo
i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del codice. 
  4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal dirigente,  dal
responsabile di servizio preposto  alla  struttura  competente  o  da
altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito  il
RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal
dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente  nel
corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte  per  conto
di altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento  economico
complessivo  annuo  lordo  percepito  dal   dipendente.   L'incentivo
eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma  5.
Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali
per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al  secondo
periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse
di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni
non svolte dai  dipendenti,  perche'  affidate  a  personale  esterno
all'amministrazione medesima oppure perche'  prive  dell'attestazione
del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente  comma  non
si applicano al personale con qualifica dirigenziale. 
  5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di  cui  al  comma  2,
escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o  da  altri
finanziamenti a  destinazione  vincolata,  incrementato  delle  quote
parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o  prive
dell'attestazione  del  dirigente,  oppure  non  corrisposto  per  le
ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato ai  fini  di
cui ai commi 6 e 7. 
  6. Con le risorse  di  cui  al  comma  5  l'ente  acquista  beni  e
tecnologie  funzionali  a  progetti   di   innovazione,   anche   per
incentivare: 
  a) la modellazione elettronica  informativa  per  l'edilizia  e  le
infrastrutture; 
  b) l'implementazione delle  banche  dati  per  il  controllo  e  il
miglioramento della capacita' di spesa; 
  c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento  alle
metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 
  7. Una parte delle risorse di cui  al  comma  5  e'  in  ogni  caso
utilizzata: 
  a) per attivita' di formazione per  l'incremento  delle  competenze
digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; 
  b) per  la  specializzazione  del  personale  che  svolge  funzioni
tecniche; 
  c) per la copertura degli oneri di assicurazione  obbligatoria  del
personale. 
  8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o  si  avvalgono
di una centrale di committenza possono destinare, anche su  richiesta
di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte  di
esse ai dipendenti  di  tale  centrale  in  relazione  alle  funzioni
tecniche svolte.  Le  somme  cosi'  destinate  non  possono  comunque
eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.