Articolo 48. 
 
Disciplina comune applicabile  ai  contratti  di  lavori,  servizi  e
  forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. 
 
  1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti  aventi  per  oggetto
lavori, servizi e forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei  principi  di  cui  al
Libro I, Parti I e II. 
  2. Quando per uno dei contratti di  cui  al  comma  1  la  stazione
appaltante  accerta  l'esistenza  di  un  interesse  transfrontaliero
certo, segue le procedure ordinarie di cui alle  Parti  seguenti  del
presente Libro. 
  3. Restano fermi  gli  obblighi  di  utilizzo  degli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia di contenimento della spesa. 
  4. Ai contratti di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
europea si applicano,  se  non  derogate  dalla  presente  Parte,  le
disposizioni del codice.