Articolo 53. 
 
       Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive. 
 
  1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma  1,
la stazione appaltante non richiede le garanzie  provvisorie  di  cui
all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle  lettere  c),
d) ed e) dello stesso comma 1  dell'articolo  50,  in  considerazione
della tipologia e specificita'  della  singola  procedura,  ricorrano
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.  Le  esigenze
particolari  sono  indicate  nella  decisione  di  contrarre   oppure
nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. 
  2.  Quando  e'  richiesta  la  garanzia  provvisoria,  il  relativo
ammontare non puo' superare l'uno  per  cento  dell'importo  previsto
nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. 
  3. La garanzia provvisoria puo' essere costituita  sotto  forma  di
cauzione oppure di fideiussione con le modalita' di cui  all'articolo
106. 
  4.  In  casi  debitamente  motivati  e'  facolta'  della   stazione
appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei
contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti  di  pari
importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la  garanzia
definitiva e' pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.