Articolo 54. 
 
            Esclusione automatica delle offerte anomale. 
 
  1. Nel caso di aggiudicazione, con  il  criterio  del  prezzo  piu'
basso, di contratti  di  appalto  di  lavori  o  servizi  di  importo
inferiore alle soglie di rilevanza  europea  che  non  presentano  un
interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a
quanto previsto dall'articolo  110,  prevedono  negli  atti  di  gara
l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale,  qualora
il numero delle offerte ammesse sia pari o  superiore  a  cinque.  Il
primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono
valutare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa. 
  2. Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  primo  periodo,  le  stazioni
appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione
delle offerte anomale,  scelto  fra  quelli  descritti  nell'allegato
II.2, ovvero lo selezionano in  sede  di  valutazione  delle  offerte
tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2. 
  3. In sede di prima applicazione del  codice,  l'allegato  II.2  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei  trasporti,  previo  parere  dell'ANAC,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.