Articolo 56. 
 
                Appalti esclusi nei settori ordinari. 
 
  1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari  non  si
applicano agli appalti pubblici: 
  a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente  che
sia  una  stazione  appaltante  o  a  un'associazione   di   stazioni
appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano  in
virtu' di disposizioni legislative o regolamentari o di  disposizioni
amministrative pubblicate che siano compatibili con il  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  b) finalizzati a permettere alle stazioni  appaltanti  la  messa  a
disposizione  o  la  gestione  di  reti  di  telecomunicazioni  o  la
prestazione al pubblico  di  uno  o  piu'  servizi  di  comunicazioni
elettroniche.  Ai  fini  del  presente  articolo  si   applicano   le
definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio  di  comunicazione
elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  c) che le stazioni appaltanti  sono  tenute  ad  aggiudicare  o  ad
organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste  dal
codice e stabilite da: 
  1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali,  quali
un accordo  internazionale,  concluso  in  conformita'  dei  trattati
dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative
articolazioni e riguardanti lavori,  forniture  o  servizi  destinati
alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto
da parte dei soggetti firmatari; 
  2) un'organizzazione internazionale; 
  d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme  previste
da un'organizzazione internazionale o da  un'istituzione  finanziaria
internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati  dalla
stessa organizzazione o istituzione. Nel  caso  di  appalti  pubblici
finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale  o  da
un'istituzione finanziaria  internazionale,  le  parti  si  accordano
sulle procedure di aggiudicazione applicabili; 
  e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano  le
relative modalita' finanziarie, di terreni,  fabbricati  esistenti  o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; 
  f) aventi ad oggetto  l'acquisto,  lo  sviluppo,  la  produzione  o
coproduzione  di  programmi  o  materiali  associati   ai   programmi
destinati ai servizi di media  audiovisivi  o  radiofonici  che  sono
aggiudicati  da  fornitori  di  servizi  di   media   audiovisivi   o
radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di  trasmissione
o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori  di  servizi  di
media audiovisivi o radiofonici; 
  g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; 
  h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 
  1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un  avvocato  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 
  1.1) in un arbitrato o in una conciliazione  tenuti  in  uno  Stato
membro dell'Unione europea, un Paese terzo  o  dinanzi  a  un'istanza
arbitrale o conciliativa internazionale; 
  1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali  o
autorita' pubbliche di uno Stato  membro  dell'Unione  europea  o  un
Paese  terzo  o  dinanzi  a  organi  giurisdizionali  o   istituzioni
internazionali; 
  2)  consulenza  legale  fornita  in   preparazione   di   uno   dei
procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto
e  una  probabilita'  elevata  che  la  questione  su  cui  verte  la
consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza
sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo  1  della  legge  9
febbraio 1982, n. 31; 
  3) servizi di certificazione  e  autenticazione  di  documenti  che
devono essere prestati da notai; 
  4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o  altri
servizi  legali  i  cui  fornitori  sono  designati  da   un   organo
giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge  per  svolgere
specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 
  5) altri servizi legali che sono connessi,  anche  occasionalmente,
all'esercizio dei pubblici poteri; 
  i)   concernenti   servizi   finanziari   relativi   all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli  o  di  altri
strumenti finanziari come riportati nell'allegato I  al  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  servizi  forniti  da
banche centrali  e  operazioni  concluse  con  il  Fondo  europeo  di
stabilita' finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita'; 
  l) concernenti i  prestiti,  a  prescindere  dal  fatto  che  siano
correlati   all'emissione,   alla   vendita,   all'acquisto   o    al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; 
  m) concernenti i contratti di lavoro; 
  n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e  di
prevenzione  contro  i   pericoli   forniti   da   organizzazioni   e
associazioni senza scopo di  lucro  identificati  con  i  codici  CPV
75250000-3,   75251000-0,   75251100-1,    75251110-4,    75251120-7,
75252000-7, 75222000-8; 98113100-9  e  85143000-3  ad  eccezione  dei
servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; 
  o) concernenti i servizi di trasporto pubblico  di  passeggeri  per
ferrovia o metropolitana; 
  p) concernenti servizi connessi a campagne politiche,  identificati
con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se  aggiudicati
da un partito politico nel contesto di una  campagna  elettorale  per
gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni; 
  q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli  e  alimentari
per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa,
da  imprese  agricole  singole  o   associate   situate   in   comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto  dall'ISTAT,  ovvero  ricompresi  nella   circolare   del
Ministero delle finanze n. 9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei  comuni  delle  isole
minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,  n.
448. 
  2. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari  non  si
applicano anche al caso in cui  un'amministrazione  pubblica  stipuli
una convenzione con la  quale  un  soggetto  pubblico  o  privato  si
impegni alla realizzazione, a  sua  totale  cura  e  spesa  e  previo
ottenimento  di  tutte  le  necessarie  autorizzazioni,  di  un'opera
pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera  prevista
nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo  restando  il
rispetto degli articoli 94, 95 e 98.