Articolo 58. 
 
                       Suddivisione in lotti. 
 
  1. Per garantire la effettiva  partecipazione  delle  micro,  delle
piccole e delle medie imprese, anche di prossimita', gli appalti sono
suddivisi  in  lotti  funzionali,  prestazionali  o  quantitativi  in
conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori,
servizi e forniture. 
  2. Nel bando o nell'avviso di  indizione  della  gara  le  stazioni
appaltanti motivano la mancata  suddivisione  dell'appalto  in  lotti
tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni  di
concorrenza paritarie per le piccole e medie  imprese.  Nel  caso  di
suddivisione in lotti, il relativo valore  deve  essere  adeguato  in
modo da garantire l'effettiva possibilita' di partecipazione da parte
delle microimprese, piccole e medie imprese. 
  3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i  criteri  di
natura  qualitativa   o   quantitativa   concretamenteseguiti   nella
suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al  comma
2. E' in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti. 
  4. La stazione appaltante puo' limitare il numero massimo di  lotti
per i quali e' consentita l'aggiudicazione  al  medesimo  concorrente
per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza
della prestazione, oppure per ragioni inerenti al  relativo  mercato,
anche a piu' concorrenti che versino in  situazioni  di  controllo  o
collegamento ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile.  Al
ricorrere delle medesime  condizioni  e  ove  necessario  in  ragione
dell'elevato numero atteso di concorrenti puo' essere limitato  anche
il numero di lotti per i quali e' possibile partecipare. In ogni caso
il bando o l'avviso di indizione della gara contengono  l'indicazione
della ragione specifica della scelta  e  prevedono  il  criterio  non
discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare  al
concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite. 
  5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche  riservare
alla stazione appaltante la  possibilita'  di  aggiudicare  alcuni  o
tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalita'
mediante le  quali  effettuare  la  valutazione  comparativa  tra  le
offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.