Articolo 59. 
 
                           Accordi quadro. 
 
  1. Le stazioni appaltanti  possono  concludere  accordi  quadro  di
durata  non  superiore  a  quattro  anni,  salvo   casi   eccezionali
debitamente motivati,  in  particolare  con  riferimento  all'oggetto
dell'accordo  quadro.  L'accordo  quadro  indica  il  valore  stimato
dell'intera  operazione  contrattuale.  In  ogni  caso  la   stazione
appaltante non puo' ricorrere agli accordi quadro in modo da  eludere
l'applicazione del  codice  o  in  modo  da  ostacolare,  limitare  o
distorcere la concorrenza. In particolare, e  salvo  quanto  previsto
dai commi 4, lettera b), e 5  ai  fini  dell'ottenimento  di  offerte
migliorative, il ricorso all'accordo quadro non  e'  ammissibile  ove
l'appalto  consequenziale   comporti   modifiche   sostanziali   alla
tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. 
  2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo
le procedure previste  dal  presente  articolo,  applicabili  tra  le
stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della  procedura  per
la  conclusione  dell'accordo  quadro,  e  gli  operatori   economici
selezionati in esito alla stessa. Non  possono  in  sede  di  appalto
apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo
quadro. 
  3. Quando l'accordo quadro  sia  concluso  con  un  solo  operatore
economico,  gli  appalti  sono  aggiudicati  entro  i  limiti   delle
condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante
puo' consultare per iscritto l'operatore  economico  chiedendogli  di
completare la sua offerta, se necessario. 
  4. L'accordo  quadro  concluso  con  piu'  operatori  economici  e'
eseguito secondo una delle seguenti modalita': 
  a) secondo i termini e le  condizioni  dell'accordo  quadro,  senza
riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo  quadro  contenga
tutti i termini che  disciplinano  la  prestazione  dei  lavori,  dei
servizi e delle forniture, nonche' le condizioni oggettive, stabilite
nei documenti di gara  dell'accordo  quadro,  per  determinare  quale
degli  operatori  economici   parti   dell'accordo   effettuera'   la
prestazione;   l'individuazione    dell'operatore    economico    che
effettuera'  la  prestazione  avviene  con  decisione   motivata   in
relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; 
  b) riaprendo il confronto competitivo tra gli  operatori  economici
parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene  tutti  i
termini che disciplinano la prestazione dei  lavori,  dei  servizi  e
delle forniture; 
  c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza
la riapertura del confronto competitivo conformemente  a  quanto  ivi
previsto e, in parte, con la  riapertura  del  confronto  competitivo
conformemente  a  quanto  previsto  dalla  lettera  b),   se   questa
possibilita'  e'  stata  stabilita  dalla  stazione  appaltante   nei
documenti di  gara  per  l'accordo  quadro.  La  scelta  tra  le  due
procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono  indicati  nei
documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali
condizioni possono essere  soggette  alla  riapertura  del  confronto
competitivo.  Le  possibilita'  previste  alla  presente  lettera  si
applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale  tutti
i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei  servizi  e
delle forniture  in  questione  sono  definiti  nell'accordo  quadro,
indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini
che disciplinano la prestazione  dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
forniture in questione per altri lotti. 
  5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si  basano
sulle stesse  condizioni  applicate  all'aggiudicazione  dell'accordo
quadro, se necessario precisandole, e su  altre  condizioni  indicate
nei documenti di gara  per  l'accordo  quadro,  secondo  la  seguente
procedura: 
  a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante  consulta
per iscritto gli operatori economici che sono in  grado  di  eseguire
l'oggetto dell'appalto; 
  b)  la  stazione  appaltante  fissa  un  termine  sufficiente   per
presentare le offerte relative a ciascun appalto  specifico,  tenendo
conto  della  complessita'  dell'oggetto  dell'appalto  e  del  tempo
necessario per la trasmissione delle offerte; 
  c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto  non
e' reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la  loro
presentazione; 
  d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che  ha
presentato   l'offerta   migliore   sulla   base   dei   criteri   di
aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.