Articolo 6. 
 
Principi di solidarieta' e di  sussidiarieta'  orizzontale.  Rapporti
                   con gli enti del Terzo settore. 
 
  1.  In  attuazione  dei  principi  di  solidarieta'  sociale  e  di
sussidiarieta'  orizzontale,   la   pubblica   amministrazione   puo'
apprestare, in relazione ad attivita'  a  spiccata  valenza  sociale,
modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti
sinallagmatici,   fondati   sulla   condivisione    della    funzione
amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui  al  codice  del
Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,
sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalita'
sociali in condizioni  di  pari  trattamento,  in  modo  effettivo  e
trasparente e in base al principio del risultato. Non  rientrano  nel
campo di applicazione del presente codice gli  istituti  disciplinati
dal Titolo VII del codice  del  Terzo  settore,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 117 del 2017.