Articolo 6. Principi di solidarieta' e di sussidiarieta' orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore. 1. In attuazione dei principi di solidarieta' sociale e di sussidiarieta' orizzontale, la pubblica amministrazione puo' apprestare, in relazione ad attivita' a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalita' sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.