Articolo 60. 
 
                          Revisione prezzi. 
 
  1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento e'
obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. 
  2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino  la  natura
generale  del  contratto  o  dell'accordo  quadro;  si  attivano   al
verificarsi  di  particolari  condizioni  di  natura  oggettiva   che
determinano una variazione del costo dell'opera,  della  fornitura  o
del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5  per  cento
dell'importo complessivo e operano nella  misura  dell'80  per  cento
della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. 
  3. Ai fini della determinazione della variazione dei  costi  e  dei
prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti  indici  sintetici
elaborati dall'ISTAT: 
  a) con riguardo ai contratti di lavori,  gli  indici  sintetici  di
costo di costruzione; 
  b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei
prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione  dell'industria  e  dei
servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. 
  4. Gli indici di  costo  e  di  prezzo  di  cui  al  comma  3  sono
pubblicati, unitamente alla  relativa  metodologia  di  calcolo,  sul
portale  istituzionale  dell'ISTAT  in  conformita'  alle  pertinenti
disposizioni  normative   europee   e   nazionali   in   materia   di
comunicazione e diffusione  dell'informazione  statistica  ufficiale.
Con provvedimento adottato dal Ministero  dell'infrastrutture  e  dei
trasporti, sentito  l'ISTAT,  sono  individuate  eventuali  ulteriori
categorie di indici ovvero  ulteriori  specificazioni  tipologiche  o
merceologiche delle categorie  di  indici  individuate  dal  comma  3
nell'ambito degli indici gia' prodotti dall'ISTAT. 
  5. Per far fronte  ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  revisione
prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: 
  a)  nel  limite  del  50  per  cento,  le   risorse   appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di  ogni  intervento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti,
e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante  e  stanziate  annualmente   relativamente   allo   stesso
intervento; 
  b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne e' prevista  una
diversa destinazione dalle norme vigenti; 
  c) le somme disponibili relative ad altri  interventi  ultimati  di
competenza della medesima stazione appaltante e  per  i  quali  siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
limiti della residua spesa autorizzata disponibile.