Articolo 62. 
 
         Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. 
 
  1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi  restando  gli  obblighi  di
utilizzo di strumenti di acquisto e di  negoziazione  previsti  dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,  possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di  forniture
e servizi di importo non  superiore  alle  soglie  previste  per  gli
affidamenti diretti, e all'affidamento di  lavori  d'importo  pari  o
inferiore a  500.000  euro,  nonche'  attraverso  l'effettuazione  di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a  disposizione  dalle
centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 
  2. Per effettuare le procedure di  importo  superiore  alle  soglie
indicate  dal  comma  1,  le  stazioni   appaltanti   devono   essere
qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato  II.4.  Per  le
procedure di cui al primo periodo,  l'ANAC  non  rilascia  il  codice
identificativo  di  gara   (CIG)   alle   stazioni   appaltanti   non
qualificate. 
  3. L'allegato di cui al comma 2 indica i  requisiti  necessari  per
ottenere la qualificazione e disciplina  i  requisiti  premianti.  In
sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 e' abrogato  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  di  un  corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  sentita  l'ANAC,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata, che lo sostituisce  integralmente  anche  in  qualita'  di
allegato al codice. 
  4. L'allegato di cui al  comma  2  puo'  essere  integrato  con  la
disciplina  di  ulteriori  misure  organizzative  per   la   efficace
attuazione del presente articolo, dell'articolo  63  e  del  relativo
regime sanzionatorio, nonche' per il coordinamento, in capo all'ANAC,
dei soggetti aggregatori. 
  5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto  previsto
al comma 1 del presente articolo  e  al  comma  8  dell'articolo  63,
possono: 
  a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti,
gare di importo  superiore  alle  soglie  indicate  al  comma  1  del
presente articolo; 
  b)  acquisire  lavori,  servizi  e  forniture  avvalendosi  di  una
centrale di committenza qualificata; 
  c) svolgere attivita' di committenza ausiliaria ai sensi del  comma
11; 
  d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; 
  e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti  telematici
di negoziazione messi a disposizione  secondo  la  normativa  vigente
dalle centrali di committenza qualificate; 
  f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti  di  acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per  importi
superiori ai livelli di  qualificazione  posseduti,  con  preliminare
preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il  bene  o
il servizio non e' disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento  dello
specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di
convenienza economica, la  stazione  appaltante  puo'  agire,  previa
motivazione, senza limiti territoriali; 
  g) eseguono i contratti per conto  delle  stazioni  appaltanti  non
qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g). 
  6. Le stazioni appaltanti non qualificate  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 63,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1  del
presente articolo: 
  a)  procedono  all'acquisizione  di  forniture,  servizi  e  lavori
ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; 
  b)  ricorrono  per  attivita'  di  committenza  ausiliaria  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali  di
committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; 
  c) procedono ad affidamenti per  servizi  e  forniture  di  importo
inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo  14
nonche' ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria  d'importo
inferiore a 1  milione  di  euro  mediante  utilizzo  autonomo  degli
strumenti telematici  di  negoziazione  messi  a  disposizione  dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; 
  d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a  disposizione
dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori,
con  preliminare  preferenza   per   il   territorio   regionale   di
riferimento. Se il bene o il servizio non e' disponibile o idoneo  al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la  stazione  appaltante
puo' agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; 
  e)  eseguono  i  contratti  per  i  quali  sono   qualificate   per
l'esecuzione; 
  f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); 
  g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a  una
stazione  appaltante  qualificata,  a  una  centrale  di  committenza
qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono  provvedere
alla nomina di un supporto  al  RUP  della  centrale  di  committenza
affidante. 
  7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione
di cui all'articolo  63,  comma  1.  In  relazione  ai  requisiti  di
qualificazione posseduti esse: 
  a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o  accordi  quadro
per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; 
  b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o  accordi  quadro
per conto delle stazioni appaltanti qualificate; 
  c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro
ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono
aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici; 
  d) istituiscono e gestiscono sistemi  dinamici  di  acquisizione  e
mercati elettronici di negoziazione; 
  e) eseguono i contratti per conto  delle  stazioni  appaltanti  non
qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g). 
  8.  L'allegato  II.4  puo'  essere  integrato  con  una  disciplina
specifica sul funzionamento  e  sugli  ambiti  di  riferimento  delle
centrali  di   committenza,   in   applicazione   dei   principi   di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. 
  9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla  centrale
di committenza qualificata e' formalizzato  mediante  un  accordo  ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
mediante altra modalita' disciplinante i rapporti in  funzione  della
natura giuridica della centrale di committenza.  Fermi  restando  gli
obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo  degli  strumenti
di  acquisto  e  negoziazione  messi  a  disposizione  dai   soggetti
aggregatori, le stazioni appaltanti  qualificate  e  le  centrali  di
committenza qualificate  possono  attivare  convenzioni  cui  possono
aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  indipendentemente  dall'ambito
territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale  di
committenza qualificata. 
  10. Le stazioni appaltanti  non  qualificate  consultano  sul  sito
istituzionale   dell'ANAC   l'elenco   delle   stazioni    appaltanti
qualificate e delle centrali di committenza qualificate.  La  domanda
di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla  stazione  appaltante
non qualificata  a  una  stazione  appaltante  qualificata  o  a  una
centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve
risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In
caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata  si
rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione
d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata  o  a
una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle
fasce di qualificazione di cui all'articolo 63,  comma  2.  Eventuali
inadempienze rispetto all'assegnazione  d'ufficio  di  cui  al  terzo
periodo possono essere sanzionate ai sensi  dell'articolo  63,  comma
11, secondo periodo. 
  11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti
qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b)
e c) possono svolgere, in relazione ai  requisiti  di  qualificazione
posseduti, attivita' di committenza ausiliarie  in  favore  di  altre
centrali di committenza o per una o piu'  stazioni  appaltanti  senza
vincolo territoriale con le  modalita'  di  cui  al  comma  9,  primo
periodo.  Resta   fermo   quanto   previsto   dall'articolo   9   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei  casi  di  cui  al
primo periodo, le  stazioni  appaltanti  possono  ricorrere,  per  le
attivita' di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attivita' di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato  I.1,
a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al
codice. 
  12.  La  stazione  appaltante,  nell'ambito  delle   procedure   di
committenza, e' responsabile del rispetto del codice per le attivita'
a essa direttamente imputabili, quali: 
  a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico
di acquisizione gestito da una centrale di committenza; 
  b)  lo  svolgimento  della  riapertura  del  confronto  competitivo
nell'ambito  di  un  accordo  quadro  concluso  da  una  centrale  di
committenza; 
  c) ai sensi  dell'articolo  59,  comma  4,  lettere  a)  e  c),  la
determinazione  di  quale   tra   gli   operatori   economici   parte
dell'accordo quadro svolgera' un determinato compito  nell'ambito  di
un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. 
  13. Le  centrali  di  committenza  e  le  stazioni  appaltanti  che
svolgono attivita' di committenza anche ausiliaria sono  direttamente
responsabili per le attivita' di centralizzazione  della  committenza
svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse
nominano un RUP, che  cura  i  necessari  raccordi  con  la  stazione
appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta  nomina
un  responsabile  del  procedimento  per  le  attivita'  di   propria
pertinenza. 
  14. Due o piu' stazioni appaltanti  possono  decidere  di  svolgere
congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,
n. 241,  una  o  piu'  fasi  della  procedura  di  affidamento  o  di
esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi  e
forniture,  purche'  almeno  una  di  esse   sia   qualificata   allo
svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le
stazioni appaltanti  sono  responsabili  in  solido  dell'adempimento
degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un  unico  RUP  in
comune tra le stesse in capo alla stazione  appaltante  delegata.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura  di
aggiudicazione  e'  effettuata  congiuntamente  solo  in  parte,   le
stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo
per  quella  parte.  Ciascuna  stazione  appaltante  e'  responsabile
dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice  unicamente  per
quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per  proprio
conto. 
  15. Fermi restando gli obblighi  di  utilizzo  degli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia  di  contenimento  della  spesa,  nell'individuazione   della
stazione appaltante o  centrale  di  committenza  qualificata,  anche
ubicata in  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  le  stazioni
appaltanti procedono sulla  base  del  principio  di  buon  andamento
dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. 
  16. Le stazioni appaltanti possono  ricorrere  a  una  centrale  di
committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per  le
attivita' di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di
acquisizione  centralizzata  di  forniture  o  servizi   a   stazioni
appaltanti  oppure  nella  forma  di  aggiudicazione  di  appalti   o
conclusione  di  accordi  quadro  per  lavori,  forniture  o  servizi
destinati  a  stazioni  appaltanti.  La  fornitura  di  attivita'  di
centralizzazione delle  committenze  da  parte  di  una  centrale  di
committenza ubicata in altro Stato membro e' effettuata conformemente
alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e'  ubicata  la
centrale di committenza. 
  17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono
esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti
speciali o esclusivi quando svolgono  una  delle  attivita'  previste
dagli  articoli  da  146  a  152.  Con   modifiche   e   integrazioni
all'allegato  II.4  possono  essere   disciplinati   i   criteri   di
qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le
regole di  iscrizione  nell'elenco  ANAC,  oltre  che  le  regole  di
funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali  di
committenza. 
  18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti  di
partenariato  pubblico-privato  possono  essere  svolti  da  soggetti
qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b)
e c).