Articolo 67. 
 
                       Consorzi non necessari. 
 
  1. I requisiti di capacita' tecnica e finanziaria per  l'ammissione
alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli  articoli  65,
comma 2, lettere b), c) e  d),  e  66,  comma  1,  lettera  g),  sono
disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 100, comma 4. 
  2.  L'allegato  II.12  disciplina,  nelle  more  dell'adozione  del
regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, la qualificazione degli
operatori economici,  fermo  restando  che  per  i  consorzi  di  cui
all'articolo 65, comma 2, lettera d): 
  a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacita'
tecnica e finanziaria  sono  computati  cumulativamente  in  capo  al
consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate; 
  b) per gli appalti di lavori, i requisiti di  capacita'  tecnica  e
finanziaria per  l'ammissione  alle  procedure  di  affidamento  sono
posseduti e comprovati dagli stessi sulla base  delle  qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. 
  3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e
66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94
e 95 sono  posseduti  sia  dalle  consorziate  esecutrici  che  dalle
consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e  gli  altri
titoli  abilitativi  per  la   partecipazione   alla   procedura   di
aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti,
in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore. 
  4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d),
e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con  la  propria
struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza  che
cio' costituisca subappalto, ferma la  responsabilita'  solidale  nei
confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle  prestazioni
da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere  b)  e
c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi,  di
cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera  g),
indicano in sede  di  offerta  per  quali  consorziati  il  consorzio
concorre. La partecipazione alla gara in  qualsiasi  altra  forma  da
parte del consorziato designato  dal  consorzio  offerente  determina
l'esclusione del medesimo se sono  integrati  i  presupposti  di  cui
all'articolo  95,  comma  1,  lettera  d),  sempre  che   l'operatore
economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara,
ne' e' idonea a incidere sulla capacita' di rispettare  gli  obblighi
contrattuali, fatta salva la facolta' di cui all'articolo 97. 
  5. I consorzi di cooperative e i  consorzi  tra  imprese  artigiane
possono  partecipare  alla  procedura  di  gara,  fermo  restando  il
disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e,  nel
novero di questi, facendo valere i mezzi nella  disponibilita'  delle
consorziate che li costituiscono. 
  6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di  cui  all'articolo
100, nell'allegato II.12 sono stabiliti i criteri  per  l'imputazione
delle  prestazioni  eseguite  al  consorzio  stabile  o  ai   singoli
consorziati che le eseguono. In caso di  scioglimento  del  consorzio
stabile per servizi e forniture ai consorziati  sono  attribuiti  pro
quota  i  requisiti  economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio e  non  assegnati  in  esecuzione  ai
consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali  all'apporto
reso dai singoli consorziati nell'esecuzione  delle  prestazioni  nel
quinquennio antecedente. 
  7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti  maturati
dallo stesso consorzio. 
  8. Con riguardo ai  consorzi  di  cui  all'articolo  65,  comma  2,
lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo  dell'attestazione  di
qualificazione SOA, i requisiti di capacita'  tecnica  e  finanziaria
sono  posseduti  e  comprovati  dai   consorzi   sulla   base   delle
qualificazioni  possedute  dalle  singole  imprese  consorziate.   La
qualificazione  e'  acquisita  con  riferimento  a  una   determinata
categoria di  opere  generali  o  specialistiche  per  la  classifica
corrispondente  alla  somma  di  quelle   possedute   dalle   imprese
consorziate.  Per  la  qualificazione  alla  classifica  di   importo
illimitato e' in ogni caso necessario che almeno una tra  le  imprese
consorziate gia' possieda  tale  qualificazione  ovvero  che  tra  le
imprese consorziate ve ne siano almeno  una  con  qualificazione  per
classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero  che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con  qualificazione
per  classifica  VI.  Per  la  qualificazione  per   prestazioni   di
progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei  meccanismi
premiali  di  cui  all'articolo  106,  comma  8,  e'  in  ogni   caso
sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da  almeno
una delle imprese consorziate. Qualora  la  somma  delle  classifiche
delle imprese consorziate non coincida con una delle  classifiche  di
cui  all'allegato  II.12,  la  qualificazione  e'   acquisita   nella
classifica  immediatamente  inferiore  o  in  quella   immediatamente
superiore  alla  somma  delle  classifiche  possedute  dalle  imprese
consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente  al
di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta'  dell'intervallo
tra le due classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano  efficaci
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma
2.