Articolo 7. 
 
          Principio di auto-organizzazione amministrativa. 
 
  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   organizzano   autonomamente
l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi  attraverso
l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto
della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  possono  affidare
direttamente a societa' in house lavori,  servizi  o  forniture,  nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 1,  2  e  3.  Le  stazioni
appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento  un
provvedimento motivato  in  cui  danno  conto  dei  vantaggi  per  la
collettivita',  delle  connesse  esternalita'  e   della   congruita'
economica della prestazione, anche in relazione al  perseguimento  di
obiettivi di  universalita',  socialita',  efficienza,  economicita',
qualita' della prestazione, celerita' del  procedimento  e  razionale
impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali,  il
provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia  conto
dei  vantaggi  in  termini  di  economicita',  di  celerita'   o   di
perseguimento di interessi strategici.  I  vantaggi  di  economicita'
possono emergere anche mediante la comparazione con gli  standard  di
riferimento della societa' Consip S.p.a. e delle  altre  centrali  di
committenza, con  i  parametri  ufficiali  elaborati  da  altri  enti
regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di
mercato. 
  3.  L'affidamento  in  house  di  servizi  di  interesse  economico
generale di livello locale e' disciplinato dal decreto legislativo 23
dicembre 2022, n. 201. 
  4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti  volta
al  perseguimento  di  obiettivi  di  interesse  comune  non  rientra
nell'ambito di applicazione del codice  quando  concorrono  tutte  le
seguenti condizioni: 
  a) interviene esclusivamente tra due o piu' stazioni  appaltanti  o
enti concedenti, anche con competenze diverse; 
  b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte  le  parti  allo
svolgimento di compiti funzionali all'attivita' di interesse  comune,
in un'ottica esclusivamente  collaborativa  e  senza  alcun  rapporto
sinallagmatico tra prestazioni; 
  c) determina una convergenza sinergica su  attivita'  di  interesse
comune,  pur  nella  eventuale  diversita'  del  fine  perseguito  da
ciascuna amministrazione, purche' l'accordo non tenda a realizzare la
missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; 
  d) le  stazioni  appaltanti  o  gli  enti  concedenti  partecipanti
svolgono sul mercato aperto meno del 20  per  cento  delle  attivita'
interessate dalla cooperazione.