Articolo 70. 
 
             Procedure di scelta e relativi presupposti. 
 
  1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni  appaltanti
utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la  procedura
competitiva  con  negoziazione,   il   dialogo   competitivo   e   il
partenariato per l'innovazione. 
  2. Nei soli casi previsti dall'articolo 76 le  stazioni  appaltanti
possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione  di  un
bando di gara. 
  3. Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura  competitiva  con
negoziazione o il dialogo competitivo: 
  a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi
in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 
  1) quando le esigenze  della  stazione  appaltante  perseguite  con
l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 
  2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni
o progetti innovativi; 
  3) quando l'appalto non puo' essere  aggiudicato  senza  preventive
negoziazioni a causa di circostanze  particolari  in  relazione  alla
natura,  complessita'  o   impostazione   finanziaria   e   giuridica
dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 
  4) quando le specifiche tecniche non possono essere  stabilite  con
sufficiente precisione dalla stazione appaltante  con  riferimento  a
una norma, una valutazione tecnica  europea,  una  specifica  tecnica
comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5)  della
Parte I dell'allegato II.5. In sede di prima applicazione del codice,
l'allegato II.5 e' abrogato a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore  di  un   corrispondente   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice; 
  b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi
per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono  state
presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del  comma  4.  In
tal caso la stazione appaltante non e' tenuta a pubblicare  un  bando
di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e  soltanto,  gli
offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a  105
che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno  presentato
offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. 
  4. Sono inammissibili le offerte: a) non conformi ai  documenti  di
gara; b) ricevute oltre i termini indicati nel  bando  o  nell'invito
con cui si indice la gara; c) in relazione alle quali vi  sono  prove
di corruzione o collusione; d)  considerate  anormalmente  basse;  e)
presentate  da  offerenti  che  non  possiedono   la   qualificazione
necessaria; f) il cui prezzo supera l'importo posto a base  di  gara,
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 
  5. Le stazioni appaltanti possono utilizzare  il  partenariato  per
l'innovazione quando l'esigenza di  sviluppare  prodotti,  servizi  o
lavori innovativi e di acquistare  successivamente  le  forniture,  i
servizi o i lavori che  ne  risultano  non  puo'  essere  soddisfatta
ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato, a condizione che
le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano corrispondano  ai
livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le  stazioni
appaltanti e i partecipanti. 
  6. Nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure  competitive  con
negoziazione,  nelle  procedure   di   dialogo   competitivo   e   di
partenariato per l'innovazione le stazioni appaltanti,  applicando  i
criteri o le regole obiettive  e  non  discriminatorie  indicate  nel
bando  di  gara  o  nell'invito  a  confermare  l'interesse,  possono
limitare  il  numero  di  candidati,  che  soddisfano  i  criteri  di
selezione, da invitare a  presentare  un'offerta,  a  negoziare  o  a
partecipare al dialogo, nel rispetto del principio di  concorrenza  e
del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara
o nell'invito a confermare  l'interesse.  In  ogni  caso,  il  numero
minimo  di  candidati  non  puo'  essere  inferiore  a  cinque  nelle
procedure ristrette e  a  tre  nelle  altre  procedure.  La  stazione
appaltante non puo' ammettere alla stessa procedura  altri  operatori
economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che  non
abbiano le capacita' richieste. 
  7.  Nella  procedura  competitiva  con  negoziazione,  nel  dialogo
competitivo e nel partenariato per  l'innovazione,  nel  corso  delle
negoziazioni  e  durante   il   dialogo,   le   stazioni   appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento di tutti i  partecipanti;  non
forniscono  in  maniera  discriminatoria  informazioni  che   possano
avvantaggiare   determinati   partecipanti   rispetto    ad    altri;
conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni  proposte  o
altre informazioni riservate comunicate  da  un  candidato  o  da  un
offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo, salvo espresso
consenso di  quest'ultimo  e  in  relazione  alle  sole  informazioni
specifiche espressamente indicate. Relativamente al partenariato  per
l'innovazione, le stazioni appaltanti definiscono  nei  documenti  di
gara il regime applicabile ai diritti di proprieta' intellettuale  e,
in caso di partenariato con piu' operatori  economici,  non  rivelano
agli altri operatori economici,  conformemente  all'articolo  35,  le
soluzioni proposte o altre informazioni riservate  comunicate  da  un
operatore economico, nel  quadro  del  partenariato,  salvo  espresso
consenso di  quest'ultimo  e  in  relazione  alle  sole  informazioni
specifiche espressamente indicate.