Articolo 73. 
 
               Procedura competitiva con negoziazione. 
 
  1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore
economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a
un avviso di indizione di gara  contenente  le  informazioni  di  cui
all'allegato II.6, Parte I, lettere B o C, fornendo  le  informazioni
richieste dalla stazione appaltante. 
  2.  Nei  documenti  di  gara  le  stazioni  appaltanti  individuano
l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro  esigenze,
illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o
i servizi da appaltare e specificando i criteri per  l'aggiudicazione
dell'appalto.  Esse   precisano   altresi'   quali   elementi   della
descrizione definiscono i requisiti minimi che  tutti  gli  offerenti
devono soddisfare. 
  3. Le informazioni fornite consentono agli operatori  economici  di
individuare  la  natura  e  l'ambito  dell'appalto  e   decidere   se
partecipare alla procedura. 
  4.  Il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' di dieci giorni  dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara ai sensi dell'articolo 84  o,  se  e'  utilizzato  come
mezzo di indizione di una gara un avviso di  pre-informazione,  dalla
data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse. 
  5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e'  di
venticinque giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I  termini
di cui al comma 4 e al presente comma sono ridotti nei casi  previsti
dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6. 
  6. Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante,
in seguito  alla  valutazione  delle  informazioni  fornite,  possono
presentare un'offerta iniziale. Salvo quanto previsto  dal  comma  9,
l'offerta iniziale e quelle  successive,  esclusa  l'offerta  finale,
possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che  per
gli  aspetti  relativi  ai  requisiti  minimi   e   ai   criteri   di
aggiudicazione. 
  7.  Se  previsto  nel  bando  di  gara,  nell'invito  a  confermare
l'interesse o in altro  documento  di  gara  e  in  applicazione  del
criterio di aggiudicazione ivi indicato, le procedure competitive con
negoziazione possono svolgersi in  fasi  successive  per  ridurre  il
numero di offerte da negoziare. La stazione  appaltante  informa  per
iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non  sono  state  escluse
delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara
diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo  ad
essi  un  tempo  sufficiente  per  modificare  e  ripresentare,   ove
opportuno, le offerte modificate. 
  8.  Quando  le  stazioni   appaltanti   intendono   concludere   le
negoziazioni, esse informano gli altri offerenti  e  stabiliscono  un
termine entro il quale possono  essere  presentate  offerte  nuove  o
modificate. Esse verificano che le offerte finali siano  conformi  ai
requisiti minimi prescritti dall'articolo 107,  valutano  le  offerte
finali in base ai criteri di aggiudicazione e  aggiudicano  l'appalto
ai sensi degli articoli 105, con riguardo ai costi  del  ciclo  vita,
108 e 110,  tenuto  conto  dei  costi  del  ciclo  vita  disciplinati
dall'allegato II.8. 
  9. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare  appalti  sulla  base
delle offerte iniziali senza negoziazione qualora  abbiano  indicato,
nel bando di gara o nell'invito  a  confermare  l'interesse,  che  si
riservano tale possibilita'.