Articolo 75. 
 
                   Partenariato per l'innovazione. 
 
  1.  Nei  documenti  di  gara  la  stazione  appaltante   identifica
l'esigenza di prodotti, servizi o  lavori  innovativi  che  non  puo'
essere  soddisfatta  con  quelli  disponibili  sul  mercato.   Indica
altresi' gli elementi  dei  prodotti,  servizi  o  lavori  innovativi
identificati  che  definiscono  i  requisiti  minimi  che  tutti  gli
offerenti devono soddisfare. Tali informazioni sono  sufficientemente
precise per permettere agli operatori  economici  di  individuare  la
natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare
alla procedura. 
  2. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico
puo' formulare una domanda di partecipazione in risposta a  un  bando
di gara o a un avviso di indizione di  gara,  fornendo  gli  elementi
richiesti dalla stazione appaltante. 
  3.  La  stazione  appaltante  puo'  decidere   di   instaurare   il
partenariato per l'innovazione con uno o piu' operatori economici che
conducono attivita' di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo
per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta  giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara ai  sensi  dell'articolo
84. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla  base  del  miglior
rapporto qualita'/prezzo ai sensi dell'articolo 108. 
  4. Nel selezionare i candidati le stazioni appaltanti  applicano  i
criteri relativi alle  capacita'  dei  candidati  nel  settore  della
ricerca e dello sviluppo e  nella  messa  a  punto  e  attuazione  di
soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti in seguito alla  valutazione  delle  informazioni
richieste possono presentare progetti di ricerca e di innovazione. 
  5.  Il  partenariato  per  l'innovazione  e'  strutturato  in  fasi
successive  secondo  la  sequenza  del  processo  di  ricerca  e   di
innovazione, che puo' comprendere la fabbricazione dei prodotti o  la
prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori, il cui  valore
stimato non  deve  essere  sproporzionato  rispetto  all'investimento
richiesto per il loro sviluppo. In particolare, la durata e il valore
delle varie fasi riflettono il grado di innovazione  della  soluzione
proposta e la sequenza di  attivita'  di  ricerca  e  di  innovazione
necessarie per lo sviluppo di una  soluzione  innovativa  non  ancora
disponibile sul mercato.  Il  partenariato  per  l'innovazione  fissa
obiettivi intermedi che le parti  devono  raggiungere  e  prevede  il
pagamento della remunerazione mediante rate congrue. Sulla base degli
obiettivi intermedi e del loro effettivo conseguimento,  la  stazione
appaltante  puo'  decidere,  dopo  ogni   fase,   di   risolvere   il
partenariato per l'innovazione o, nel caso  di  un  partenariato  con
piu' operatori, di  ridurre  il  numero  degli  operatori  risolvendo
singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti
di gara tali possibilita' e le condizioni per avvalersene. 
  6.  L'offerta  iniziale  e  quelle  successive,  esclusa  l'offerta
finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto,  salvo
che per gli aspetti relativi ai requisiti  minimi  e  ai  criteri  di
aggiudicazione.  Ove  previsto  nel  bando  di  gara,  nell'invito  a
confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione
del criterio di aggiudicazione  ivi  previsto,  le  negoziazioni  nel
corso della  procedura  possono  svolgersi  in  fasi  successive  per
ridurre il numero di offerte da  negoziare.  La  stazione  appaltante
informa per iscritto tutti gli offerenti  le  cui  offerte  non  sono
state escluse delle modifiche alle specifiche  tecniche  o  ad  altri
documenti di gara diversi da  quelli  che  stabiliscono  i  requisiti
minimi; concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare  e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.