Articolo 76. 
 
        Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. 
 
  1. Le stazioni  appaltanti  possono  aggiudicare  appalti  pubblici
mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un  bando  di
gara quando ricorrono  i  presupposti  fissati  dai  commi  seguenti,
dandone  motivatamente  conto  nel  primo  atto  della  procedura  in
relazione alla specifica situazione di fatto e  alle  caratteristiche
dei mercati potenzialmente  interessati  e  delle  dinamiche  che  li
caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2
e 3. A tali fini le stazioni appaltanti  tengono  conto  degli  esiti
delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte  anche
ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei. 
  2.  Le  stazioni  appaltanti  possono  ricorrere  a  una  procedura
negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi: 
  a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna  offerta
appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali  dell'appalto  non
siano  sostanzialmente  modificate  e  purche'  sia   trasmessa   una
relazione alla Commissione europea,  su  richiesta  di  quest'ultima;
un'offerta  non  e'  ritenuta  appropriata  se  non  presenta  alcuna
pertinenza con l'appalto ed e', quindi, manifestamente  inadeguata  a
rispondere alle esigenze della stazione  appaltante  e  ai  requisiti
specificati nei documenti di gara, salvo modifiche  sostanziali.  Una
domanda di partecipazione non e' ritenuta appropriata se  l'operatore
economico interessato e' escluso ai sensi degli articoli 94, 95,  96,
97  e  98  o  non  soddisfa  i  requisiti  stabiliti  dalla  stazione
appaltante ai sensi dell'articolo 100; 
  b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da  un  determinato  operatore  economico  per  una  delle
seguenti ragioni: 
  1)   lo   scopo   dell'appalto   consiste   nella    creazione    o
nell'acquisizione di un'opera  d'arte  o  rappresentazione  artistica
unica; 
  2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
  3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di  proprieta'
intellettuale; 
  c) nella misura strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di
estrema urgenza derivante  da  eventi  imprevedibili  dalla  stazione
appaltante, i termini per le procedure  aperte  o  per  le  procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono
essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema
urgenza non devono essere in  alcun  caso  imputabili  alle  stazioni
appaltanti. 
  3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e  3),  si
applicano solo  quando  non  esistono  altri  operatori  economici  o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
il  risultato  di   una   limitazione   artificiale   dei   parametri
dell'appalto. 
  4. Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura di cui al
presente articolo e' inoltre consentita nei casi seguenti: 
  a)  quando  i  prodotti  oggetto  dell'appalto   siano   fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di
sviluppo, salvo che si tratti di produzione  in  quantita'  volta  ad
accertare la redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare
i costi di ricerca e di sviluppo; 
  b) nel caso di  consegne  complementari  effettuate  dal  fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
o all'ampliamento  di  forniture  o  impianti  esistenti,  quando  il
cambiamento  di  fornitore  obblighi  la   stazione   appaltante   ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il  cui
impiego o la  cui  manutenzione  comporterebbero  incompatibilita'  o
difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di  tali  contratti  e
dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i  tre
anni; 
  c) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato  delle  materie
prime; 
  d)  per  l'acquisto   di   forniture   o   servizi   a   condizioni
particolarmente   vantaggiose,   da   un    fornitore    che    cessa
definitivamente l'attivita' commerciale  oppure  dagli  organi  delle
procedure concorsuali. 
  5.  La  procedura  prevista  dal  presente  articolo  e'   altresi'
consentita  negli  appalti  pubblici  relativi  ai   servizi   quando
l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e  debba,  in
base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a  uno
dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 
  6. La procedura prevista dal presente articolo  puo'  essere  usata
per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori  o
servizi   analoghi,    gia'    affidati    all'operatore    economico
aggiudicatario  dell'appalto   iniziale   dalle   medesime   stazioni
appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi  al
progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto  di  un
primo appalto aggiudicato secondo una procedura di  cui  all'articolo
70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di eventuali
lavori o servizi  complementari  e  le  condizioni  alle  quali  essi
verranno aggiudicati. La possibilita' di  avvalersi  della  procedura
prevista  dal  presente  articolo  e'  indicata  sin  dall'avvio  del
confronto competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
previsto per la prosecuzione  dei  lavori  o  della  prestazione  dei
servizi  e'  computato  per  la  determinazione  del  valore  globale
dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione  delle   soglie   di   cui
all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura  e'  limitato
al triennio successivo alla stipulazione  del  contratto  di  appalto
iniziale. 
  7. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli  operatori
economici da consultare sulla base  di  informazioni  riguardanti  le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e  tecniche
e professionali desunte dal mercato, nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza  e  concorrenza,  selezionando   almeno   tre   operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La  stazione
appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni
piu' vantaggiose, ai sensi dell'articolo  108,  previa  verifica  del
possesso dei requisiti di partecipazione previsti  per  l'affidamento
di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o
mediante procedura competitiva con negoziazione.