Articolo 8. 
 
Principio di autonomia contrattuale. Divieto di  prestazioni  d'opera
                  intellettuale a titolo gratuito. 
 
  1. Nel perseguire le proprie finalita' istituzionali  le  pubbliche
amministrazioni sono  dotate  di  autonomia  contrattuale  e  possono
concludere qualsiasi  contratto,  anche  gratuito,  salvi  i  divieti
espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. 
  2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai
professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e  previa
adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la  pubblica
amministrazione  garantisce  comunque  l'applicazione  del  principio
dell'equo compenso. 
  3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni
o prestazioni rispondenti all'interesse  pubblico  senza  obbligo  di
gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in  materia  di
forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.