Articolo 81. 
 
                     Avvisi di pre-informazione. 
 
  1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni
anno  l'intenzione  di  bandire   per   l'anno   successivo   appalti
pubblicando   sul   proprio   sito   istituzionale   un   avviso   di
pre-informazione recante le informazioni di  cui  all'allegato  II.6,
Parte I, lettera B, sezione B.1. Per gli appalti di  importo  pari  o
superiore  alle  soglie  di  cui   all'articolo   14,   l'avviso   di
pre-informazione  e'  pubblicato  dall'Ufficio  delle   pubblicazioni
dell'Unione europea o dalla  stazione  appaltante  sul  proprio  sito
istituzionale. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti comunicano
l'avviso di pre-informazione all'ANAC  che,  tramite  la  Banca  dati
nazionale dei contratti pubblici, cura l'invio al suddetto Ufficio di
un avviso relativo alla pubblicazione sul  sito  istituzionale  della
stazione appaltante contenente le informazioni  di  cui  all'allegato
II.6, Parte I, lettera A. 
  2. Per le  procedure  ristrette  e  le  procedure  competitive  con
negoziazione, le stazioni appaltanti sub-centrali possono  utilizzare
un  avviso  di  pre-informazione  come  indizione  di  gara,  purche'
l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: 
  a) si riferisca specificatamente alle forniture,  ai  lavori  o  ai
servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; 
  b) indichi che l'appalto sara' aggiudicato mediante  una  procedura
ristretta  o  una  procedura  competitiva  con   negoziazione   senza
ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di  gara  e  inviti
gli  operatori  economici  interessati  a  manifestare   il   proprio
interesse; 
  c) contenga, oltre alle  informazioni  di  cui  all'allegato  II.6,
Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui  all'allegato
II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2; 
  d) sia stato inviato alla pubblicazione non  meno  di  trentacinque
giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio  dell'invito
a confermare l'interesse di cui all'articolo 89, comma 1. 
  3. L'avviso di cui al comma 2 e' pubblicato sul sito  istituzionale
della stazione appaltante quale pubblicazione supplementare a livello
nazionale, a norma dell'articolo 85. 
  4. Il periodo coperto  dall'avviso  di  pre-informazione  non  puo'
superare il  termine  di  dodici  mesi  dalla  data  di  trasmissione
dell'avviso per la  pubblicazione.  Tuttavia,  nel  caso  di  appalti
pubblici per  i  servizi  di  cui  all'allegato  XIV  alla  direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, l'avviso di pre-informazione puo' coprire  un  periodo  fino  a
ventiquattro mesi.