Articolo 9. 
 
      Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale. 
 
  1. Se  sopravvengono  circostanze  straordinarie  e  imprevedibili,
estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al
rischio  di  mercato  e  tali  da  alterare  in   maniera   rilevante
l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non
abbia volontariamente assunto il relativo rischio,  ha  diritto  alla
rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.  Gli
oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a  valere
sulle  somme   a   disposizione   indicate   nel   quadro   economico
dell'intervento,  alle  voci  imprevisti  e  accantonamenti   e,   se
necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. 
  2.  Nell'ambito  delle  risorse  individuate   al   comma   1,   la
rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del
contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e  dal
provvedimento  di  aggiudicazione,  senza   alterarne   la   sostanza
economica. 
  3. Se le circostanze sopravvenute di cui  al  comma  1  rendono  la
prestazione, in parte o temporaneamente, inutile 
  o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha  diritto  a  una
riduzione  proporzionale  del  corrispettivo,   secondo   le   regole
dell'impossibilita' parziale. 
  4.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  favoriscono
l'inserimento nel contratto di clausole  di  rinegoziazione,  dandone
pubblicita' nel bando o nell'avviso di indizione della  gara,  specie
quando il  contratto  risulta  particolarmente  esposto  per  la  sua
durata,  per  il  contesto  economico  di  riferimento  o  per  altre
circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. 
  5. In applicazione del principio di  conservazione  dell'equilibrio
contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli  60  e
120.