Articolo 90. 
 
             Informazione ai candidati e agli offerenti. 
 
  1. Nel rispetto delle modalita' previste dal  codice,  le  stazioni
appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione: 
  a) la motivata decisione di non aggiudicare un  appalto  ovvero  di
non concludere un accordo quadro, o di riavviare la  procedura  o  di
non  attuare  un  sistema  dinamico  di  acquisizione,  corredata  di
relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti; 
  b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario; 
  c)  l'aggiudicazione  e  il  nome  dell'offerente  cui   e'   stato
aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro a tutti i candidati
e concorrenti che hanno presentato  un'offerta  ammessa  in  gara,  a
coloro la cui candidatura o offerta non siano  state  definitivamente
escluse, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o  la  lettera
di invito, se tali impugnazioni non siano  state  gia'  respinte  con
pronuncia giurisdizionale definitiva; 
  d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi
i motivi di  esclusione  o  della  decisione  di  non  equivalenza  o
conformita' dell'offerta; 
  e)  la  data   di   avvenuta   stipulazione   del   contratto   con
l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera c). 
  2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), indicano la
data di scadenza  del  termine  dilatorio  per  la  stipulazione  del
contratto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1. 
  3. Fermo quanto disposto dall'articolo 35, le  stazioni  appaltanti
non  divulgano  le  informazioni  relative  all'aggiudicazione  degli
appalti, alla conclusione di accordi quadro o  all'ammissione  ad  un
sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se  la  loro
diffusione  ostacola  l'applicazione  della  legge  o  e'   contraria
all'interesse  pubblico,   o   pregiudica   i   legittimi   interessi
commerciali   di   operatori   economici   pubblici   o   privati   o
dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio
alla leale concorrenza tra questi.