Articolo 91. 
 
         Domande, documento di gara unico europeo, offerte. 
 
  1. L'operatore economico che intende partecipare ad  una  procedura
per  l'aggiudicazione  di  un  appalto  utilizza  la  piattaforma  di
approvvigionamento  digitale  messa  a  disposizione  dalla  stazione
appaltante per compilare i seguenti atti: 
  a) la domanda di partecipazione; b)  il  documento  di  gara  unico
europeo; c) l'offerta; d)  ogni  altro  documento  richiesto  per  la
partecipazione alla procedura di gara. 
  2.  La  domanda  di  partecipazione  contiene   gli   elementi   di
identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica
con la quale si presenta in  gara,  l'eventuale  dichiarazione  della
volonta' di avvalersi di impresa  ausiliaria,  nonche'  l'indicazione
dei  dati  e  dei  documenti  relativi  ai  requisiti   speciali   di
partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 contenuti nel fascicolo
virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24. 
  3. Con il  documento  di  gara  unico  europeo,  redatto  in  forma
digitale in  conformita'  al  modello  di  formulario  approvato  con
regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il  comma  1,
l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano: 
  a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al
Titolo IV, Capo II, della presente Parte; 
  b) di essere in possesso dei requisiti di ordine  speciale  di  cui
all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di  cui  all'articolo
103. 
  4.  Il  documento  di  gara  unico  europeo   contiene   tutte   le
informazioni richieste dalla  stazione  appaltante  e,  nel  caso  di
partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica  prevista
dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione  della
prestazione tra i componenti del  raggruppamento  o  tra  le  imprese
consorziate. 
  5. Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le  modalita'
di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal  bando
o dall'invito o dal capitolato di oneri.  Nelle  offerte  l'operatore
economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo,  i  costi  del
personale e quelli aziendali per la sicurezza  e  le  caratteristiche
della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle
condizioni indicate dalla  stazione  appaltante  e  dalla  disciplina
applicabile, nonche' fornisce ogni altra informazione richiesta dalla
stazione appaltante nei documenti di gara.