Articolo 93. 
 
                      Commissione giudicatrice. 
 
  1. Ai fini della selezione della migliore offerta  nelle  procedure
di  aggiudicazione  di  contratti  di   appalti   con   il   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, dopo  la  scadenza  del
termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  e'   nominata   una
commissione giudicatrice, che, su richiesta  del  RUP,  svolge  anche
attivita' di supporto per la verifica dell'anomalia. 
  2. La commissione e' composta da un numero dispari  di  componenti,
in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore  cui  si
riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti
supplenti. 
  3. La commissione e' presieduta  e  composta  da  dipendenti  della
stazione   appaltante   o    delle    amministrazioni    beneficiarie
dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e
di adeguate competenze professionali. Della commissione  giudicatrice
puo' far parte il RUP. In mancanza di  adeguate  professionalita'  in
organico, la stazione appaltante puo' scegliere  il  Presidente  e  i
singoli componenti della commissione anche tra  funzionari  di  altre
amministrazioni e,  in  caso  di  documentata  indisponibilita',  tra
professionisti esterni. Le nomine  di  cui  al  presente  comma  sono
compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. 
  4. La commissione  puo'  riunirsi  con  modalita'  telematiche  che
salvaguardino la riservatezza  delle  comunicazioni.  La  commissione
opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la
valutazione  della  documentazione  di  gara  e  delle  offerte   dei
partecipanti. 
  5. Non possono essere nominati commissari: 
  a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della  procedura
di aggiudicazione  sono  stati  componenti  di  organi  di  indirizzo
politico della stazione appaltante; 
  b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro
II del codice penale; 
  c) coloro  che  si  trovano  in  una  situazione  di  conflitto  di
interessi  con  uno  degli  operatori  economici  partecipanti   alla
procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi  quelle
che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7  del
regolamento  recante  il  codice  di  comportamento  dei   dipendenti
pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62. 
  6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante,
in  caso  di  rinnovo  del   procedimento   di   gara   per   effetto
dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei
concorrenti, e' riconvocata la medesima  commissione,  tranne  quando
l'annullamento sia derivato da  un  vizio  nella  composizione  della
commissione. 
  7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il
criterio del minor prezzo o costo, la valutazione  delle  offerte  e'
effettuata da un seggio  di  gara,  anche  monocratico,  composto  da
personale  della  stazione  appaltante,  scelto  secondo  criteri  di
trasparenza  e  competenza,  al  quale  si  applicano  le  cause   di
incompatibilita' di cui alle lettere b) e c) del comma 5.