Articolo 97. 
 
        Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti. 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3,  4,
5 e 6, il raggruppamento non e' escluso qualora un  suo  partecipante
sia  interessato  da  una  causa  automatica  o  non  automatica   di
esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se  si
sono verificate le condizioni di cui al comma 2  e  ha  adempiuto  ai
seguenti oneri: 
  a) in sede di presentazione dell'offerta: 
  1) ha comunicato  alla  stazione  appaltante  la  causa  escludente
verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir  meno,
prima   della   presentazione   dell'offerta,   del   requisito    di
qualificazione, nonche' il soggetto che ne e' interessato; 
  2) ha comprovato  le  misure  adottate  ai  sensi  del  comma  2  o
l'impossibilita' di adottarle prima di quella data; 
  b) ha adottato e comunicato le misure  di  cui  al  comma  2  prima
dell'aggiudicazione,  se  la  causa  escludente  si   e'   verificata
successivamente alla presentazione dell'offerta  o  il  requisito  di
qualificazione e'  venuto  meno  successivamente  alla  presentazione
dell'offerta. 
  2.  Fermo  restando  l'articolo   96,   se   un   partecipante   al
raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli  articoli
94 e 95 o non e' in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo
100,  il  raggruppamento  puo'  comprovare  di  averlo  estromesso  o
sostituito con altro soggetto munito dei necessari  requisiti,  fatta
salva l'immodificabilita'  sostanziale  dell'offerta  presentata.  Se
tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate,  il
raggruppamento non  e'  escluso  dalla  procedura  d'appalto.  Se  la
stazione appaltante  ritiene  che  le  misure  siano  intempestive  o
insufficienti,  l'operatore  economico  e'  escluso   con   decisione
motivata. 
  3. I commi 1 e 2  si  applicano  anche  ai  consorzi  ordinari.  Si
applicano altresi' ai consorzi  fra  imprese  artigiane,  nonche'  ai
consorzi stabili limitatamente alle  consorziate  esecutrici  e  alle
consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.