Articolo 98. 
 
                    Illecito professionale grave. 
 
  1.  L'illecito  professionale  grave  rileva   solo   se   compiuto
dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto  dal  comma
3, lettere g) ed h). 
  2. L'esclusione di un operatore economico  ai  sensi  dell'articolo
95, comma 1, lettera e)  e'  disposta  e  comunicata  dalla  stazione
appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: 
  a)  elementi   sufficienti   ad   integrare   il   grave   illecito
professionale; 
  b)  idoneita'  del  grave  illecito   professionale   ad   incidere
sull'affidabilita' e integrita' dell'operatore; 
  c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6. 
  3. L'illecito professionale si  puo'  desumere  al  verificarsi  di
almeno uno dei seguenti elementi: 
  a)  sanzione  esecutiva  irrogata  dall'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato o da altra autorita' di settore,  rilevante
in relazione all'oggetto specifico dell'appalto; 
  b)  condotta  dell'operatore  economico  che   abbia   tentato   di
influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a  proprio  vantaggio
oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false  o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni  sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione; 
  c)  condotta  dell'operatore   economico   che   abbia   dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un  precedente
contratto di appalto  o  di  concessione  che  ne  hanno  causato  la
risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento  del
danno  o  altre  sanzioni  comparabili,  derivanti  da   inadempienze
particolarmente  gravi  o  la  cui  ripetizione  sia  indice  di  una
persistente carenza professionale; 
  d) condotta  dell'operatore  economico  che  abbia  commesso  grave
inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori; 
  e) condotta dell'operatore economico che abbia violato  il  divieto
di intestazione fiduciaria di cui  all'articolo  17  della  legge  19
marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; 
  f)   omessa   denuncia   all'autorita'   giudiziaria    da    parte
dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti  e  puniti
dagli articoli 317  e  629  del  codice  penale  aggravati  ai  sensi
dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice  salvo  che  ricorrano  i
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge  24  novembre
1981, n. 689. Tale circostanza deve  emergere  dagli  indizi  a  base
della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata  nei   confronti
dell'imputato  per  i  reati  di  cui  al  primo  periodo   nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e  deve  essere  comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la  predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica  procedente  all'ANAC,  la
quale ne cura la pubblicazione; 
  g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero
dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno  dei  reati
consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; 
  h) contestata o  accertata  commissione,  da  parte  dell'operatore
economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94,  di
taluno dei seguenti reati consumati: 
  1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348
del codice penale; 
  2)   bancarotta   semplice,    bancarotta    fraudolenta,    omessa
dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario  fallimentare  o
ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e  220
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  3) i reati tributari ai sensi  del  decreto  legislativo  10  marzo
2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti
del codice civile o i delitti contro l'industria e  il  commercio  di
cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; 
  4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere  b)
e c), del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con  riferimento  agli  affidamenti
aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 
  5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
  4. La valutazione di gravita' tiene  conto  del  bene  giuridico  e
dell'entita' della lesione  inferta  dalla  condotta  integrante  uno
degli elementi di  cui  al  comma  3  e  del  tempo  trascorso  dalla
violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel  frattempo
nell'organizzazione dell'impresa. 
  5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e
diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3  possono  essere
utilizzate a supporto della valutazione  di  gravita'  riferita  agli
elementi di cui al comma 3. 
  6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: 
  a) quanto alla lettera a), i provvedimenti  sanzionatori  esecutivi
resi dall'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  o  da
altra autorita' di settore; 
  b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi,  precisi  e
concordanti  che  rendano  evidente  il  ricorrere  della  situazione
escludente; 
  c)  quanto  alla  lettera   c),   l'intervenuta   risoluzione   per
inadempimento o la condanna al risarcimento  del  danno  o  ad  altre
conseguenze comparabili; 
  d)  quanto  alla  lettera  d),  la   emissione   di   provvedimenti
giurisdizionali anche non definitivi; 
  e)  quanto  alla  lettera  e),  l'accertamento   definitivo   della
violazione; 
  f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati; 
  g) quanto alla lettera g), gli atti di  cui  all'articolo  407-bis,
comma 1, del codice di procedura penale, il decreto  che  dispone  il
giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o
eventuali  provvedimenti  cautelari  reali  o  personali  emessi  dal
giudice penale, la sentenza di condanna non  definitiva,  il  decreto
penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale; 
  h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna  definitiva,  il
decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non  definitiva,
i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi  dal  giudice
penale; 
  7. La stazione appaltante valuta  i  provvedimenti  sanzionatori  e
giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta  idoneita'
dei  medesimi  a  incidere   sull'affidabilita'   e   sull'integrita'
dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi e'  considerata
nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della
causa escludente. 
  8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione
a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.