Articolo 99. 
 
                Verifica del possesso dei requisiti. 
 
  1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione
automatiche di cui all'articolo 94 attraverso  la  consultazione  del
fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui  all'articolo  24,
la  consultazione  degli  altri  documenti  allegati   dall'operatore
economico, nonche' tramite  l'interoperabilita'  con  la  piattaforma
digitale  nazionale  dati  di  cui  all'articolo  50-ter  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. 
  2. La stazione appaltante, con le  medesime  modalita'  di  cui  al
comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non  automatica
di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di  partecipazione
di cui agli articoli 100 e 103. 
  3. Agli operatori economici non possono essere richiesti  documenti
che comprovano il possesso dei requisiti di  partecipazione  o  altra
documentazione utile ai  fini  dell'aggiudicazione,  se  questi  sono
presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico,  sono  gia'
in possesso della stazione appaltante, per effetto di una  precedente
aggiudicazione o conclusione di un  accordo  quadro,  ovvero  possono
essere  acquisiti  tramite  interoperabilita'  con   la   piattaforma
digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di  cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005 e  con  le  banche  dati  delle
pubbliche amministrazioni.