(Allegato I.9 - art. 1)
                            Allegato I.9 
 
Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni 
 
                                                        (Articolo 43) 
 
 
                             Articolo 1. 
 
1. Il presente  allegato  definisce  le  modalita'  e  i  termini  di
adozione dei metodi e  strumenti  di  gestione  informativa  digitale
delle  costruzioni  da  utilizzare,  in  relazione  a  ogni   singolo
procedimento  tecnico-amministrativo   all'interno   della   stazione
appaltante, per l'affidamento e l'esecuzione dei  contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture  e  volti  alla  manutenzione  e  alla
gestione  dell'intero  ciclo  di  vita  del  cespite  immobiliare   o
infrastrutturale, fino alla sua  dismissione.  L'utilizzo  di  questi
metodi e strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti. 
2. Le stazioni appaltanti, prima di adottare i processi relativi alla
gestione  informativa  digitale  delle  costruzioni  per  i   singoli
procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo
valore delle opere, provvedono necessariamente a: 
a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale,
secondo i diversi ruoli ricoperti,  con  particolare  riferimento  ai
metodi  e  agli  strumenti  digitali  di  modellazione,   anche   per
assicurare che quello preposto ad attivita' amministrative e tecniche
consegua adeguata  formazione  e  requisiti  di  professionalita'  ed
esperienza in riferimento altresi' ai profili di  responsabili  della
gestione informativa di cui al comma 3; 
b) definire e attuare un piano  di  acquisizione  e  di  manutenzione
degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi
decisionali e informativi; 
c) redigere e adottare un atto di organizzazione  per  la  formale  e
analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione  volte
a  digitalizzare  il  sistema  organizzativo  dei  processi  relativi
all'affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici,  oltre  che
per  la  gestione  del  ciclo  di  vita  dei   beni   disponibili   e
indisponibili. Tale atto  di  organizzazione  e'  integrato  con  gli
eventuali  sistemi  di  gestione  e  di   qualita'   della   stazione
appaltante. 
3. Le stazioni appaltanti che adottano i metodi e  gli  strumenti  di
cui al comma 1 nominano un gestore dell'ambiente di condivisione  dei
dati e almeno un gestore dei processi digitali supportati da  modelli
informativi. Tali  stazioni  appaltanti  inoltre  nominano  per  ogni
intervento un coordinatore dei flussi informativi  all'interno  della
struttura di supporto al responsabile unico di  cui  all'articolo  15
del codice. Tali gestori e coordinatori  devono  conseguire  adeguata
competenza anche mediante la frequenza,  con  profitto,  di  appositi
corsi di formazione. 
4.  Le  stazioni  appaltanti  adottano   un   proprio   ambiente   di
condivisione dati,  definendone  caratteristiche  e  prestazioni,  la
proprieta'  dei  dati  e  le  modalita'  per  la  loro  elaborazione,
condivisione e gestione nel corso dell'affidamento e della esecuzione
dei contratti pubblici, nel rispetto  della  disciplina  del  diritto
d'autore, della proprieta' intellettuale e della riservatezza. I dati
e le informazioni per i quali non ricorrono  specifiche  esigenze  di
riservatezza ovvero di sicurezza  sono  resi  interoperabili  con  le
banche dati della pubblica amministrazione ai fini del  monitoraggio,
del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal
programma triennale dei lavori pubblici  e  dal  programma  triennale
degli acquisti di beni e servizi. I requisiti informativi  sono  resi
espliciti nei documenti di fattibilita' delle alternative progettuali
e di indirizzo preliminare e devono permettere  l'integrazione  delle
strutture di dati generati nel corso di tutto il processo. 
5.  Le  stazioni  appaltanti  utilizzano  piattaforme  interoperabili
mediante formati aperti non proprietari. I  dati  sono  elaborati  in
modelli informativi  disciplinari  multidimensionali  e  orientati  a
oggetti.  Le  informazioni  prodotte  sono  gestite  tramite   flussi
informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di  condivisione
dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto,  alla
costruzione e alla gestione dell'intervento.  I  dati  sono  fruibili
secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da  organismi
indipendenti, in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma
6, in modo da  non  richiedere  l'utilizzo  esclusivo  di  specifiche
applicazioni tecnologiche. 
6.  Per  assicurare  uniformita'  di  utilizzo  dei  metodi  e  degli
strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche  contenute  nella
documentazione di gara, compreso  il  capitolato  informativo,  fanno
riferimento alle  norme  tecniche  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012
nel seguente ordine di rilevanza: 
a) norme tecniche europee di  recepimento  obbligatorio  in  tutti  i
Paesi dell'Unione europea, pubblicate in Italia con la  codifica  UNI
EN oppure UNI EN ISO; 
b)  norme  tecniche   internazionali   di   recepimento   volontario,
pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO; 
c) norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti non  coperti  dalle
UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI. 
7. Ai fini del presente articolo  rilevano  le  norme  internazionali
recepite dall'Unione europea della serie UNI EN ISO  19650,  fungendo
altresi' da utile riferimento le norme  della  serie  UNI  11337.  In
assenza di norme tecniche di cui alle lettere a), b) e c)  del  comma
6, si  fa  riferimento  ad  altre  specifiche  tecniche  nazionali  o
internazionali di comprovata validita'. Quanto meno nell'ambito della
singola stazione  appaltante  ovvero  del  singolo  ente  concedente,
l'uniformita'  puo'  essere   ulteriormente   incrementata   con   la
predisposizione  di  documenti  e  di  repertori  operativi  connessi
all'atto di organizzazione di cui al comma 2, lettera c), quali linee
guida specifiche o librerie di oggetti informativi da configurare  in
modo  integrato   ai   preesistenti   sistemi   di   gestione   della
amministrazione. 
8. In caso di affidamento dei servizi  attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria, le stazioni appaltanti  predispongono  un  capitolato
informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con  la
definizione dei requisiti informativi e con il documento di indirizzo
alla progettazione di cui all'articolo 41 del codice  e  al  relativo
allegato 1.7, che contiene almeno: 
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici,  compresi
i livelli di definizione  dei  contenuti  informativi,  tenuto  conto
della natura dell'opera,  della  fase  di  processo  e  del  tipo  di
appalto; 
b)  gli  elementi  utili  alla  individuazione   dei   requisiti   di
produzione, di gestione,  di  trasmissione  e  di  archiviazione  dei
contenuti informativi,  in  stretta  connessione  con  gli  obiettivi
decisionali e gestionali, oltre eventualmente al modello  informativo
relativo allo stato attuale; 
c)  la  descrizione  delle  specifiche   relative   all'ambiente   di
condivisione dei dati e alle condizioni di proprieta', di  accesso  e
di  validita'  del  medesimo,  anche  rispetto  alla  tutela  e  alla
sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina  del  diritto
d'autore e della proprieta' intellettuale; 
d)  le  disposizioni  relative  al  mantenimento   dei   criteri   di
interoperabilita' degli strumenti informativi nel tempo. 
9. Per l'avvio di procedure di affidamento  di  lavori  con  progetto
esecutivo  o  con   appalto   integrato,   le   stazioni   appaltanti
predispongono un capitolato informativo coerente con  il  livello  di
progettazione  posto  a  base  di  gara.  I  documenti   contrattuali
disciplinano gli obblighi dell'appaltatore  in  materia  di  gestione
informativa digitale delle costruzioni. 
10.  Per  gli  affidamenti  di  cui  ai  commi  8  e  9  valgono,  in
particolare, le seguenti regole: 
a) la documentazione di  gara  e'  resa  disponibile  tra  le  parti,
tramite l'ambiente di condivisione dei dati, su supporto  informatico
per mezzo di formati digitali coerenti con la  natura  del  contenuto
dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo; 
b) il  partecipante  alla  procedura  competitiva  con  utilizzo  del
criterio  dell'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa   presenta
un'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti
nel capitolato informativo; 
c) l'affidatario, dopo la stipula del contratto  e  prima  dell'avvio
della esecuzione  dello  stesso,  predispone  un  piano  di  gestione
informativa,   da   sottoporre   all'approvazione   della    stazione
appaltante, soggetto a eventuali aggiornamenti e modifiche nel  corso
dell'esecuzione del contratto; 
d) la consegna di tutti i  contenuti  informativi  richiesti  avviene
tramite  l'ambiente  di  condivisione   dei   dati   della   stazione
appaltante; 
e) il soggetto  affidatario  cura  il  coordinamento  della  gestione
informativa per rendere i dati compatibili tra loro, nel rispetto del
capitolato  informativo  e  del   piano   di   gestione   informativa
presentato; 
f) l'attivita' di verifica della progettazione di cui all'articolo 42
del codice e' effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti  di
cui al comma 1 del presente articolo; 
g) fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di
cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti  informativi
e' definita dalla loro esplicitazione  tramite  elaborati  grafici  e
documentali  in  stretta  coerenza,  possibilmente,  con  il  modello
informativo per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e
alfanumerici; 
h) la documentazione di gara puo' essere resa  disponibile  anche  in
formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso  di
mancata coerenza tra modello  informativo  e  documentazione  grafica
tradizionale, e' considerata valida quella tradizionale; 
i) a decorrere dall'introduzione  obbligatoria  dei  metodi  e  degli
strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti
informativi e' definita dai modelli informativi  nei  limiti  in  cui
cio'  sia  praticabile  tecnologicamente.  I  contenuti   informativi
devono, in ogni  caso,  essere  relazionati  al  modello  informativo
all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati. 
11. Il coordinamento, la direzione e il  controllo  tecnico-contabile
dell'esecuzione  dei  contratti  pubblici,  possono   essere   svolti
mediante  l'utilizzo  dei  metodi  e  degli  strumenti  di   gestione
informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei  lavori  non
e' in possesso  delle  competenze  necessarie,  all'interno  del  suo
ufficio e' nominato un coordinatore dei flussi  informativi.  Per  il
collaudo finale o la verifica di conformita', l'affidatario  consegna
il  modello  informativo  dell'opera  realizzata  per  la  successiva
gestione   del   ciclo   di   vita   del   cespite   immobiliare    o
infrastrutturale. La  verifica  di  questo  modello  rientra  fra  le
attivita' di collaudo e di verifica di conformita'. 
12. Nella formulazione  dei  requisiti  informativi  da  parte  delle
stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere  definiti,
per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso  dell'esecuzione
dei  contratti  pubblici,  usi  specifici,   metodologie   operative,
processi organizzativi e soluzioni  tecnologiche,  quali  oggetti  di
valutazione ai fini della premialita', ove ammissibile, dei contenuti
delle offerte dei candidati. In particolare, possono essere  definiti
requisiti e proposte: 
a) per  l'integrazione  della  gestione  delle  informazioni  con  la
gestione del progetto e con la gestione del rischio; 
b) per facilitare la gestione dell'ambiente di condivisione dei  dati
nell'ambito della cyber security; 
c) per incrementare il livello di protezione, di  riservatezza  e  di
sicurezza dei  dati,  con  particolare  riferimento  all'ambiente  di
condivisione dei dati; 
d)  per  utilizzare  i  metodi  e  gli  strumenti   elettronici   per
raggiungere obiettivi di sostenibilita' ambientali anche attraverso i
principi del green public procurement; 
e) per incrementare, in senso computazionale, attraverso il piano  di
gestione  informativa,  la  produzione  e  la  consegna  dei  modelli
informativi  e  il  loro  collegamento  con   gli   altri   contenuti
informativi presenti nell'ambiente di condivisione dei dati; 
f) che consentano alla stazione appaltante  di  disporre  di  dati  e
informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni ovvero  per
il  mantenimento  delle  caratteristiche  di  interoperabilita'   dei
modelli informativi; 
g) con riferimento alla fase  di  progettazione,  che  consentano  di
supportare digitalmente i processi autorizzativi; 
h) con riferimento alla fase  di  progettazione,  che  consentano  di
supportare digitalmente le attivita' di verifica e di validazione dei
progetti; 
i) per supportare  la  formulazione  e  la  valutazione  di  varianti
migliorative e di mitigazione del rischio; 
l)  con  riferimento  alla  fase  di  esecuzione  dei   lavori,   per
incrementare  la  transizione  dalla  progettazione  esecutiva   alla
progettazione  costruttiva,  a  dispositivi  digitali  relativi  alla
modellazione informativa multi-dimensionale attinente al monitoraggio
e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori, al
ricorso a soluzioni tecnologiche di realta' aumentata e immersiva; 
m)  con  riferimento  alla  fase  di  esecuzione  dei   lavori,   per
incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza  nei
cantieri; 
n)  con  riferimento  alla  fase  di  esecuzione  dei   lavori,   per
incrementare  digitalmente  le  condizioni  relative  alla   gestione
ambientale e circolare nei cantieri; 
o)  con  riferimento  alla  fase  di  esecuzione  dei   lavori,   per
incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra
le entita' presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni
intercorrenti tra le parti in causa; 
p) con riferimento alla fase di esecuzione  dei  lavori,  relative  a
modalita' digitali  per  la  tracciabilita'  dei  materiali  e  delle
forniture e per  la  tracciabilita'  dei  processi  di  produzione  e
montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del  ciclo  di  vita
dell'opera; 
q) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative  alla
dotazione, al termine degli stessi,  del  corredo  informativo  utile
all'avvio del funzionamento del cespite  e  delle  attivita'  a  esso
connesse; 
r) con riferimento alla fase di gestione delle opere, che  permettano
di supportare digitalmente il governo delle prestazioni del cespite e
i suoi livelli di fruibilita'. 
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e'
istituita, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, una commissione per  il  monitoraggio  degli  esiti,  delle
difficolta'  incontrate  dalle  stazioni  appaltanti   in   fase   di
applicazione delle disposizioni del presente  allegato,  nonche'  per
individuare misure preventive o correttive per il  loro  superamento,
anche al fine di consentire l'aggiornamento di tali disposizioni.