(Allegato I.11-art. 1)
                            Allegato I.11 
 
     Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, 
  alle regole di funzionamento, nonche' alle ulteriori attribuzioni 
             del Consiglio superiore dei lavori pubblici 
 
                                               (Articolo 47, comma 4) 
 
 
                             Articolo 1. 
                Ulteriori competenze e attribuzioni. 
 
1. Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  nell'ambito  dei
compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative  delle
regioni e delle  province  autonome,  delle  province,  delle  citta'
metropolitane e dei comuni, oltre a quanto previsto dall'articolo  47
del codice, esercita altresi' funzioni consultive ed esprime pareri: 
a) su  ogni  questione  a  esso  attribuita,  quando  previsto  dalla
legislazione vigente; 
b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, nonche' delle leggi 5  novembre  1971,  n.  1086,  e  2
febbraio 1974, n. 64, per i  campi  di  applicazione  originariamente
previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla Parte  I
- Attivita' edilizia dello stesso testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; 
c) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del nuovo
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285; 
d) sulle circolari e linee guida  predisposte  in  attuazione  e  nei
limiti delle leggi di cui alle lettere a), b) e c). 
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, attraverso il Servizio
tecnico centrale: 
a) cura la  predisposizione  delle  norme  tecniche  sulla  sicurezza
minima strutturale  delle  costruzioni  da  osservarsi  su  tutto  il
territorio nazionale; 
b) cura la predisposizione  di  linee  guida,  istruzioni  operative,
documenti tecnici inerenti alle norme tecniche di  cui  alla  lettera
a); 
c)  esercita  il  coordinamento  tecnico-scientifico   dell'attivita'
normativa, nazionale e in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria
civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i  quali  e'
di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito di base
n. 1, "resistenza meccanica e stabilita'", di cui all'allegato  I  al
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  9  marzo  2011,  che  fissa  condizioni   armonizzate   per   la
commercializzazione  dei  prodotti  da  costruzione,  e  al   decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 106; 
d) esercita, d'intesa con il Consiglio nazionale delle  ricerche,  la
vigilanza sugli  enti  di  cui  alla  direttiva  (UE)  2015/1535  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  9  settembre  2015,  che
svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al
campo dell'ingegneria civile e strutturale, ai sensi degli articoli 4
e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317. 
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici assicura l'assolvimento
dei  compiti  di  rappresentanza   presso   gli   organismi   tecnici
dell'Unione europea preposti all'attuazione del regolamento  (UE)  n.
305/2011, e del decreto legislativo n. 106 del 2017,  riguardanti  la
qualificazione e la  sicurezza  dei  materiali  e  dei  prodotti  per
l'ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti
tecnici nazionali. 
4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici  esprime  parere  sulle
questioni comunque  pertinenti  alle  materie  di  cui  al  comma  1,
sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali,  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri,  dai  singoli  ministri,  dai  presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli
enti locali, da altri enti pubblici e dalle autorita' indipendenti  e
puo' redigere norme tecniche particolari su  richiesta  degli  stessi
soggetti. Su  richiesta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici   svolge,
inoltre, specifiche missioni tecniche in merito  a  problematiche  di
particolare complessita'. 
5. Il Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  esprime,  altresi',
parere sulle questioni comunque pertinenti alle  materie  di  cui  al
comma 1, sottoposte al  suo  esame  da  associazioni  riconosciute  a
livello nazionale,  dal  Consiglio  Nazionale  degli  Ingegneri,  dal
Consiglio Nazionale degli Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e
Conservatori e dal Consiglio Nazionale dei Geologi.