(Allegato I.11-art. 3)
 
                             Articolo 3. 
                         Assemblea generale. 
 
1. L'Assemblea generale del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici
e'  costituita  dal  Presidente,  dai  Presidenti  di  Sezione,   dal
Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai
componenti effettivi di cui all'articolo 2, comma 3,  dai  componenti
di diritto di cui all'articolo  2,  comma  4,  nonche'  da  eventuali
esperti scelti dal Presidente, in numero non superiore a  quaranta  e
senza diritto di voto. Agli esperti senza diritto  di  voto,  per  la
partecipazione alle attivita' dell'Assemblea generale,  non  spettano
indennita' o gettoni di presenza, ma e' riconosciuto il solo rimborso
delle spese nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente.  L'Assemblea  generale  si  esprime   sugli   affari   posti
all'ordine del giorno dal Presidente. 
2. Alla data di entrata in vigore del codice le funzioni di  comitato
speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, sono svolte dalla Sezione speciale del Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici. 
3. La struttura di supporto di cui  all'articolo  45,  comma  4,  del
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n.  108  del   2021,   opera   all'interno   della   struttura
organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici fino al  31
dicembre  2026,  mantenendo  le   funzioni   di   cui   al   predetto
decreto-legge. 
4. Ai componenti della Sezione speciale  di  cui  all'articolo  4  e'
corrisposta,  fino  al  31  dicembre  2026,   l'indennita'   prevista
dall'articolo  45,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  108  del  2021.  Agli
altri componenti del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e'
corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo  24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  fermo  il
limite di cui all'articolo  23-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  un'indennita'  pari  al   25   per   cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso
l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma
di   20.000   euro   annui   comprensiva   degli   oneri   a   carico
dell'Amministrazione.  L'indennita'  di  cui  al  primo  periodo   e'
determinata  in  relazione  ai   criteri   stabiliti   con   apposito
regolamento interno.