(Allegato I.11-art. 4)
 
                             Articolo 4. 
                              Sezioni. 
 
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si articola in  quattro
sezioni distinte per  materie  e  compiti,  denominate  "Sezione  I",
"Sezione II", "Sezione III" e  "Sezione  speciale".  La  ripartizione
delle materie e' definita con decreto del  Presidente  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data  di  entrata
in vigore del  presente  allegato.  Detta  ripartizione  puo'  essere
modificata ogni  biennio,  con  pari  procedura.  In  sede  di  prima
applicazione e fino alla emanazione del nuovo decreto  presidenziale,
resta valida la ripartizione vigente. 
2. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi  di
urgenza, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e' costituito un Comitato ristretto e' composto da un
Presidente di sezione,  che  lo  presiede,  e  da  non  piu'  di  sei
componenti, scelti nell'ambito dei componenti del Consiglio superiore
dei lavori  pubblici.  Il  Presidente  del  Comitato  ristretto  puo'
disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti
senza diritto di voto. La  partecipazione  degli  esperti  avviene  a
titolo gratuito. In caso di  assenza  o  impedimento  del  presidente
designato, lo stesso e' sostituito da  altro  presidente  di  sezione
nominato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.