(Allegato I.11-art. 6)
 
                             Articolo 6. 
            Osservatorio del Collegio consultivo tecnico. 
 
1.  L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Presidente   del   Consiglio
superiore dei lavori pubblici ed e' composto da: 
a)  il  Capo  dipartimento  per  le  opere  pubbliche,  le  politiche
abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le  risorse  umane  e
strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
b) il Direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici  e
la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti; 
c) tre rappresentanti designati dalla  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti
tra soggetti in possesso di adeguate professionalita'; 
d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui
uno  designato  dall'Ordine  professionale   degli   ingegneri,   uno
designato dall'Ordine professionale degli architetti,  uno  designato
dall'Ordine professionale  dei  geologi,  uno  designato  dall'Ordine
professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili  e  uno
designato dall'Ordine professionale degli avvocati; 
e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara e  acclarata
competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici; 
f) un magistrato amministrativo, con  qualifica  di  consigliere,  un
consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. 
2. I componenti di cui al comma 1, lettere c),  d),  e)  e  f),  sono
nominati  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, durano in carica tre anni e possono essere confermati  per
un secondo triennio. 
3.  I  componenti  dell'Osservatorio  permanente  non  possono  farsi
rappresentare  e  non  spettano  indennita',  gettoni  di   presenza,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.