(Allegato I.11-art. 7)
 
                             Articolo 7. 
                      Regole di funzionamento. 
 
1. Le adunanze dell'Assemblea generale e delle Sezioni del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo
dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con  il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. 
2. Il Presidente del Consiglio dei lavori pubblici: 
a) convoca e presiede l'Assemblea generale; 
b) convoca e presiede l'adunanza della Sezione speciale; 
c) assegna gli affari all'Assemblea generale indicando i  relatori  e
le commissioni relatrici; 
d) assegna gli affari alle Sezioni; 
e) programma le sedute dell'Assemblea generale; 
f) con  proprio  decreto  definisce  la  composizione  delle  Sezioni
assegnandone i componenti, anche non interni; 
g) dispone sull'attuazione del controllo di gestione per  l'attivita'
del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  nel  rispetto  delle
relative direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con  verifica  almeno  annuale  della  rispondenza   alle   finalita'
istituzionali dell'attivita' svolta sotto i profili dell'efficacia  e
dell'efficienza, nonche' della adeguatezza della struttura; 
h) nomina le commissioni per l'elaborazione delle  norme  tecniche  e
delle linee guida a carattere normativo, su proposta del coordinatore
del Servizio tecnico centrale; 
i) dispone l'eventuale acquisizione del parere di una sezione  ovvero
dell'assemblea  sugli  atti  aventi  particolare  rilevanza   esterna
predisposti dal Servizio tecnico centrale nell'ambito  delle  proprie
attribuzioni di cui all'articolo 5; 
3. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  nomina
un presidente vicario, scelto tra i  quattro  presidenti  di  Sezione
che, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni. 
4. Le principali materie oggetto di ripartizione tra le  Sezioni  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti: 
a)  edilizia,  impianti  sportivi,  strutture,   opere   strategiche,
materiali e prodotti da costruzione; 
b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento  e  spostamento  di
abitati, opere idraulico-forestali; 
c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per
la navigazione interna; 
d) dighe,  impianti  di  produzione,  trasporto  e  distribuzione  di
energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative; 
e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la
sicurezza stradale e ferroviaria,  impianti  tecnologici,  tecnologie
innovative, infrastrutture tecnologiche e informatiche; 
f) assetto del territorio, questioni ambientali e di sostenibilita'; 
g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali,
legislazione  sulle  opere  pubbliche,  programmazione  delle   opere
pubbliche. 
5. I Presidenti delle Sezioni I, II e III del Consiglio superiore dei
lavori pubblici: 
a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni; 
b) nominano il relatore  e  le  commissioni  relatrici  degli  affari
assegnati alle sezioni; 
c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano
alla discussione  senza  diritto  di  voto,  ai  quali  non  spettano
indennita' o gettoni di presenza, ma e' riconosciuto il solo rimborso
delle spese nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
6. Il Presidente della Sezione speciale del Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici,  componente  della  Sezione  speciale,  coordina  la
struttura  di  supporto  di  cui  all'articolo  45,  comma   4,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
7. Il Presidente del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  su
richiesta del presidente della Sezione incaricata  dell'affare  o  di
almeno la meta' dei  componenti  effettivi  della  Sezione,  i  quali
abbiano partecipato alla deliberazione, puo' disporre  l'esame  o  il
riesame della questione da parte dell'Assemblea generale. 
8.  Il  Segretario  generale  del  Consiglio  superiore  dei   lavori
pubblici, le cui funzioni sono attribuite dal Presidente  a  uno  dei
dirigenti di seconda fascia del medesimo Consiglio: 
a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni; 
b) provvede alla gestione degli uffici del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e del relativo personale; 
c) provvede all'attivita' amministrativa e contabile della struttura; 
d) adotta i criteri di  gestione  e  le  modalita'  di  tenuta  della
contabilita' e del rendiconto.