(Allegato I.13-art. 2)
 
                             Articolo 2. 
Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016. 
 
1. Fino alla data di adozione del decreto  di  cui  all'articolo  41,
comma 15, del codice, le aliquote previste dal  decreto  ministeriale
17 giugno 2016 sono ripartite  in  relazione  alle  fasi  progettuali
cosi' come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice,  secondo
la tabella A annessa al presente allegato. 
2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come  definite
nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite
al progetto di fattibilita' tecnico- economica (PFTE). 
3. Le aliquote relative  alla  progettazione  definitiva  cosi'  come
definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016  sono  integralmente
attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2,  secondo  i
seguenti criteri: 
a) l'aliquota  QbII.05  deve  essere  attribuita  alla  progettazione
esecutiva  nel  caso  non  ci  sia  l'affidamento   congiunto   della
progettazione e dell'esecuzione delle opere, e al  PFTE  in  caso  di
appalto integrato; 
b) l'aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in
quanto la previsione  del  capitolato  speciale  e  dello  schema  di
contratto sul PFTE e' gia' compensata dall'aliquota QbI.05. 
4. Le aliquote relative alla progettazione  esecutiva  come  definite
nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite
alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri: 
a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07,  nel  caso  di
appalto  integrato,  devono  essere  riconosciute  per   meta'   alla
progettazione  del  PFTE  e,  per  la  restante  meta',  al  progetto
esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione  in  fase
esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; 
b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due  fasi
progettuali,  le  aliquote  QbIII.03,  QbIII.04,  QbIII.05,  QbIII.07
restano interamente di competenza della progettazione esecutiva. 
5. In seguito alla determinazione dell'importo da  porre  a  base  di
gara, relativamente agli appalti per cui e'  obbligatoria  l'adozione
di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovra' applicarsi
un incremento percentuale pari al 10 per  cento  sul  complessivo  di
calcolo degli onorari e  prima  dell'applicazione  della  percentuale
relativa alle spese e  oneri  accessori,  che  sono  calcolate  anche
sull'incremento  percentuale  BIM.  Tale   incremento   deve   essere
applicato a tutti i servizi e  a  tutte  le  prestazioni  oggetto  di
affidamento.