(Allegato I.14-art. 1)
                            Allegato I.14 
 
    Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali 
 
                                              (Articolo 41, comma 13) 
 
 
                             Articolo 1. 
                  Indicazioni di carattere generale 
 
1. I prezzari regionali sono redatti ai sensi dell'articolo 41, comma
13,  del   codice   dalle   regioni   e   dalle   province   autonome
territorialmente  competenti,  di  concerto  con   le   articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti.  Il
presente allegato contiene  indicazioni  per  la  determinazione  dei
prezzari,  nel  rispetto  dell'autonomia  organizzativa  di  ciascuna
regione e provincia autonoma, promuovendo l'omogeneita' dei  relativi
criteri di  formazione  e  aggiornamento.  Il  prezzario  opera  come
strumento  posto  a  supporto  dell'intera  filiera   degli   appalti
pubblici, al fine di garantire la qualita' delle opere pubbliche,  la
sicurezza nei cantieri e la congruita' del costo delle opere, tenendo
conto  delle  specificita'  dei  sistemi  produttivi  delle   singole
regioni. 
2. Per garantire la massima trasparenza e  la  funzione  pubblica  di
supporto, i prezzari sono messi a disposizione a titolo gratuito  sui
siti istituzionali, con particolare riguardo al sito della regione  o
provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP),  insieme,
ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla  definizione
del costo dell'opera da realizzare. Ferme restando le competenze  del
progettista in merito alla corretta  definizione  della  composizione
del costo di un'opera, la decisione di rendere  pubblico  il  sistema
della formazione di tale costo intende promuovere massima trasparenza
rispetto alla metodologia di definizione del  prezzo  pubblicato.  Ai
fini di cui  al  presente  comma,  i  prezzari  regionali  sono  resi
disponibili in formato open data. 
3. Al fine di assicurare l'omogeneita' dei criteri  di  formazione  e
aggiornamento dei prezzari, il presente allegato contiene indicazioni
relative: 
a) alla strutturazione e all'articolazione dei  prezzari,  prevedendo
anche l'utilizzo di definizioni comuni per  garantire,  nel  rispetto
delle  specificita'  territoriali  e  merceologiche,   una   maggiore
fruibilita' e possibilita' di confronto dei prezzari regionali; 
b) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del
settore delle  costruzioni  in  ambito  nazionale,  che  permetta  il
confronto e la fruibilita' dei contenuti dei prezzari in  termini  di
prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento; 
c) alla metodologia  di  rilevazione,  con  riferimenti  ai  soggetti
presso  quali  rilevare  le  informazioni   e   alle   modalita'   di
rilevazione; 
d) alle tempistiche e alle modalita' per l'aggiornamento dei prezzari
in  attuazione  del  presente   allegato   e   per   la   progressiva
pubblicazione dell'analisi; 
e) ad aspetti  organizzativi  concernenti  il  coordinamento  tra  le
regioni e le province autonome e il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti  al  fine  di  definire  istruzioni  di  dettaglio  per
l'omogeneizzazione  dei  prezzari  e  della  messa  a  sistema  delle
competenze comuni. 
4. La definizione delle istruzioni di dettaglio relative al comma  3,
lettere a), b), c) e d) e' affidata al Tavolo di coordinamento di cui
all'articolo 6 composto da rappresentanti delle regioni,  nell'ambito
della  rete  dei  prezzari   regionali,   e   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. Nelle more della conclusione di  tale
processo, i prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validita'
e  l'aggiornamento  straordinario  previsto  dall'articolo   26   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  puo'  essere  effettuato  con  la
metodologia e le procedure previgenti.