Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali (Articolo 41, comma 13) Articolo 1. Indicazioni di carattere generale 1. I prezzari regionali sono redatti ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente allegato contiene indicazioni per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, promuovendo l'omogeneita' dei relativi criteri di formazione e aggiornamento. Il prezzario opera come strumento posto a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualita' delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruita' del costo delle opere, tenendo conto delle specificita' dei sistemi produttivi delle singole regioni. 2. Per garantire la massima trasparenza e la funzione pubblica di supporto, i prezzari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali, con particolare riguardo al sito della regione o provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP), insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare. Ferme restando le competenze del progettista in merito alla corretta definizione della composizione del costo di un'opera, la decisione di rendere pubblico il sistema della formazione di tale costo intende promuovere massima trasparenza rispetto alla metodologia di definizione del prezzo pubblicato. Ai fini di cui al presente comma, i prezzari regionali sono resi disponibili in formato open data. 3. Al fine di assicurare l'omogeneita' dei criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari, il presente allegato contiene indicazioni relative: a) alla strutturazione e all'articolazione dei prezzari, prevedendo anche l'utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificita' territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilita' e possibilita' di confronto dei prezzari regionali; b) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilita' dei contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento; c) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalita' di rilevazione; d) alle tempistiche e alle modalita' per l'aggiornamento dei prezzari in attuazione del presente allegato e per la progressiva pubblicazione dell'analisi; e) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province autonome e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di definire istruzioni di dettaglio per l'omogeneizzazione dei prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni. 4. La definizione delle istruzioni di dettaglio relative al comma 3, lettere a), b), c) e d) e' affidata al Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 composto da rappresentanti delle regioni, nell'ambito della rete dei prezzari regionali, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more della conclusione di tale processo, i prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validita' e l'aggiornamento straordinario previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere effettuato con la metodologia e le procedure previgenti.