(Allegato I.14-art. 5)
 
                             Articolo 5 
             La determinazione del prezzo a base di gara 
 
1. Il prezzo a base di gara delle opere da  realizzare  e'  calcolato
sulla base del computo metrico estimativo che comprende l'indicazione
delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i  relativi  prezzi
unitari. Il prezzo  unitario  di  ciascuna  lavorazione  e'  ottenuto
ricorrendo alla descrizione analitica delle attivita' da svolgere,  e
attribuendo  alle  risorse  impiegate  i  costi  determinati  con  le
metodologie descritte nell'articolo 3. Le analisi  si  riferiscono  a
lavorazioni  effettuate  in  condizioni  di  normale  difficolta'  di
esecuzione. La descrizione analitica che porta alla  definizione  del
costo dell'opera  da  realizzare  e'  resa  pubblica  e  consultabile
secondo le istruzioni definite dal tavolo  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 6. 
2. L'analisi del prezzo e' un procedimento  attraverso  il  quale  si
ottiene il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi
componenti  e  delle  incidenze  necessarie  per   la   realizzazione
dell'opera, elaborato sulla base dei seguenti fattori: 
a) costo primo diretto o costo tecnico (CT) cosi' ripartito: 
1) costo per unita' di tempo del lavoro (RU); 
2) costo per unita' di misura di prodotti da costruzione (PR); 
3) costo per unita' di tempo delle attrezzature (AT); 
b) costo indiretto costituito dalle spese generali (definite  tra  il
13 per cento e il 17 per cento) (SG); 
c) costo figurativo (U): 
1) utili d'impresa pari al 10 per cento (U). 
3. Il prezzo  e'  determinato  mediante  le  seguenti  operazioni  di
analisi: 
a) applicando alle quantita'  di  prodotti,  attrezzature  e  risorse
umane necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di ogni
voce i rispettivi costi elementari; 
b) aggiungendo la percentuale per spese generali; 
c)  aggiungendo  una  percentuale  del  10  per  cento  per   l'utile
dell'esecutore. 
4. Il prezzo della lavorazione si ottiene  considerando  la  seguente
espressione: 
 
PO = CT + SG + U 
 
dove: 
 
CT = (a) + (b) + (c); 
SG = (0,13 ÷ 017) × CT ; 
U = 0,10 × (CT + SG). 
 
Il prezzo della lavorazione e' dato dalla seguente relazione 
 
PO = (1,243 ÷ 1,287) × CT . 
 
5.  Nell'ambito  del  prezzario,  per  ogni  prezzo  e'  indicata   o
consultabile, ove disponibile,  la  relativa  analisi  attraverso  un
processo  di  pubblicazione   graduale,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 1. 
4. Durante le fasi  di  gestione  e  aggiornamento  dei  prezzari  si
procede,  ove  necessario,  alla  verifica  quali-quantitativa  delle
risorse impiegate, al fine di  adeguare  e  mantenere  aggiornate  le
analisi alle tecnologie e alle normative piu' attuali. Nelle  analisi
e' possibile evidenziare l'incidenza percentuale delle  risorse,  con
particolare riferimento alle risorse umane, e l'incidenza degli oneri
aziendali della sicurezza. L'incidenza di una risorsa viene calcolata
come il rapporto tra il  costo  complessivo  della  medesima  risorsa
(risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il  costo  di  riferimento
della lavorazione. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'IVA. 
5. Ai sensi dell'articolo 31 dell'allegato I.7 al codice, per  "spese
generali comprese nel prezzo dei lavori", a carico dell'esecutore, si
intendono: 
a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro; 
b) gli oneri finanziari  generali  e  particolari,  ivi  comprese  la
cauzione  definitiva  o  la  garanzia  globale  di  esecuzione,   ove
prevista, e le polizze assicurative; 
c)   la   quota   delle   spese   di   organizzazione   e    gestione
tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore; 
d)  la  gestione  amministrativa  del  personale  di  cantiere  e  la
direzione tecnica di cantiere; 
e) le spese per l'impianto, la  manutenzione,  l'illuminazione  e  il
ripiegamento  finale  dei  cantieri,  ivi   inclusi   i   costi   per
l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste  a  disposizione  dal
committente; sono  escluse  le  spese  relative  alla  sicurezza  nei
cantieri stessi non assoggettate a ribasso; 
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali  e  per  quanto  altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
h)  le  spese  per  rilievi,  tracciati,   verifiche,   esplorazioni,
capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta
del direttore dei lavori o del RUP o  dell'organo  di  collaudo,  dal
giorno in cui comincia la consegna fino al  compimento  del  collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 
i) le spese per le vie  di  accesso  al  cantiere,  l'istallazione  e
l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere; 
l) le spese per idonei locali e per  la  necessaria  attrezzatura  da
mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; 
m) le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per  il
risarcimento di danni per abbattimento  di  piante,  per  depositi  o
estrazioni di materiali; 
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione
del certificato di regolare esecuzione; 
o) le spese di adeguamento del cantiere  in  osservanza  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui  e'  indicata  la  quota  di
incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli  adempimenti
previsti dall'articolo 110, comma 5, lettera c), del codice; 
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato  speciale
di appalto. 
6.  Per  comporre  le  nuove  analisi  sono  utilizzate  le   risorse
elementari  previste  nel  prezzario.  Resta   nella   facolta'   del
progettista la formulazione di  prezzi  aggiuntivi,  previa  apposita
analisi prezzi, nei casi in  cui  il  prezzario  di  riferimento  non
contempli una lavorazione prevista in progetto. 
7. Tra  le  voci  che  concorrono  alla  determinazione  delle  spese
generali, ai sensi dell'articolo 31 dell'allegato I.7 al codice, sono
ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse  alle  singole
lavorazioni,  in  quanto  strumentali  all'esecuzione  dei  lavori  e
concorrenti alla formazione  delle  singole  categorie  d'opera.  Gli
oneri aziendali di sicurezza  connessi  ai  rischi  specifici  propri
dell'attivita' di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del
2008, sono compresi, in  quanto  rappresentativi  di  un  obbligo  di
tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di  lavoro,
nell'ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo  di
prezzario  e  non  direttamente  riconducibili  alle  voci  di  costo
contemplate dall'allegato XV, punto 4, al decreto legislativo  n.  81
del  2008.  Secondo  quanto  previsto  dall'articolo  31,  comma   4,
dell'allegato I.7 al codice,  i  predetti  oneri  sono  compresi  nel
prezzo  unitario  della  singola  lavorazione,  e  quindi  nel  costo
dell'opera, alimentando una quota parte delle spese generali  stesse.
Il progettista dell'opera e il coordinatore per la sicurezza svolgono
in maniera coordinata la progettazione al  fine  di  individuare  nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i  costi  di  sicurezza  non
compresi nel prezzo unitario della singola  lavorazione,  di  cui  al
punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81  del  2008,  da
non assoggettare a ribasso. 
8. Con il termine "costi della sicurezza" si intende il  costo  della
sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto: 
a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 e
punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008; 
b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); 
c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai
sensi del punto 4.1.2 dell'allegato XV al decreto legislativo  n.  81
del 2008. 
9.  Gli  articoli  contenuti  nella  tipologia  "Sicurezza"  (decreto
legislativo n. 81 del 2008), se inseriti  nei  documenti  progettuali
sopra elencati, rappresentano la quota di costo di  un'opera  da  non
assoggettare  a  ribasso  d'asta   nelle   offerte   delle   imprese.
Nell'ambito del processo di adeguamento del  prezzario  regionale  al
presente allegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota
relativa alle spese generali (dal 13 per cento al 17 per  cento).  La
quota di utile di impresa (10 per cento) e' sempre esclusa in  quanto
i costi per la sicurezza non sono  soggetti,  per  legge,  a  ribasso
d'asta in sede di presentazione delle offerte. I  contenuti  di  tale
tipologia sono indicativi delle  possibili  misure  finalizzate  alla
sicurezza, ferme  restando  le  ulteriori  previsioni  progettuali  o
prescrizioni operative di settore, previste nel documento progettuale
specifico della sicurezza e direttamente stimabili attraverso le voci
di costo preesistenti nelle  altre  tipologie  del  prezzario.  Nelle
ipotesi di cui al quarto periodo, si  procede  ad  un  ricalcolo  del
prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del  10
per cento, per omogeneita' con quanto  operato  con  i  prezzi  della
tipologia "Sicurezza". I costi cosi' stimati non  sono  sottoposti  a
ribasso e sono riconosciuti per le quantita' eseguite. 
10. L'eventuale utilizzo degli  articoli  contenuti  nella  tipologia
"Sicurezza" per lavorazioni  non  finalizzate  specificatamente  alla
sicurezza comporta preventivamente  l'aumento  dei  valori  di  costo
fornito della  relativa  quota  di  utile,  con  un  coefficiente  di
moltiplicazione pari a uno virgola dieci, e i  valori  cosi'  stimati
sono sottoposti a ribasso d'asta.