(Allegato II.1-art. 2)
 
                             Articolo 2. 
                        Indagini di mercato. 
 
1. L'indagine di mercato e' preordinata  a  conoscere  gli  operatori
interessati  a  partecipare  alle  procedure  di  selezione  per   lo
specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli  operatori  alcun
affidamento sul successivo invito  alla  procedura.  Le  indagini  di
mercato sono svolte secondo le modalita'  ritenute  piu'  convenienti
dalla stazione appaltante, differenziate per importo  e  complessita'
di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalita',
anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del  mercato
elettronico propri o delle  altre  stazioni  appaltanti,  nonche'  di
altri  fornitori  esistenti.  I   risultati   delle   indagini   sono
formalizzati  dalla  stazione   appaltante   con   esclusione   delle
informazioni  che  potrebbero  compromettere   la   posizione   degli
operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto  delle
previsioni di cui all'articolo 35  del  codice  in  riferimento  alla
tempistica prevista per la conoscibilita' di alcuni dati  e  atti  di
gara. 
2.  La   stazione   appaltante   assicura   l'opportuna   pubblicita'
dell'attivita' di esplorazione del mercato, scegliendo gli  strumenti
piu' idonei in ragione della rilevanza del contratto per  il  settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilita'. A  tal  fine
la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito  istituzionale
e sulla Banca dati nazionale dei  contratti  pubblici  dell'ANAC.  La
durata della pubblicazione e' stabilita in  ragione  della  rilevanza
del contratto, per  un  periodo  minimo  identificabile  in  quindici
giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate  ragioni
di urgenza a non meno di cinque giorni. 
3. L'avviso di  avvio  dell'indagine  di  mercato  indica  il  valore
dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i  requisiti
di idoneita' professionale, i requisiti minimi di capacita' economica
e finanziaria e le capacita' tecniche e  professionali  richieste  ai
fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente  massimo
di operatori che  saranno  invitati  alla  procedura,  i  criteri  di
selezione degli operatori economici, le modalita' per comunicare  con
la stazione appaltante. Nel  caso  in  cui  sia  previsto  un  numero
massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine  di
mercato indica  anche  i  criteri  utilizzati  per  la  scelta  degli
operatori.  Tali  criteri  devono  essere  oggettivi,  coerenti   con
l'oggetto e  la  finalita'  dell'affidamento  e  con  i  principi  di
concorrenza, non discriminazione, proporzionalita' e trasparenza.  Il
sorteggio o altri metodi di estrazione casuale  dei  nominativi  sono
consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai  criteri  di
cui al terzo periodo  e'  impossibile  o  comporta  per  la  stazione
appaltante  oneri   assolutamente   incompatibili   con   il   celere
svolgimento  della  procedura;   tali   circostanze   devono   essere
esplicitate nella determina a contrarre (o  in  atto  equivalente)  e
nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.