(Allegato II.1-art. 3)
 
                             Articolo 3. 
                   Elenchi di operatori economici. 
 
1. In alternativa all'indagine di  mercato,  la  stazione  appaltante
puo' individuare gli operatori economici da invitare,  selezionandoli
da elenchi appositamente costituiti  secondo  le  modalita'  indicate
nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all'articolo  1,
comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito  di  avviso  pubblico,
nel quale e' rappresentata la volonta' della stazione  appaltante  di
realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i  nomi
degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di
operatori economici e' reso conoscibile  mediante  pubblicazione  sul
sito istituzionale della  stazione  appaltante  e  sulla  Banca  dati
nazionale  dei  contratti  pubblici  dell'ANAC.  L'avviso  indica   i
requisiti di carattere generale che gli  operatori  economici  devono
possedere, la modalita' di selezione  degli  operatori  economici  da
invitare, le categorie e fasce di importo  in  cui  l'amministrazione
intende  suddividere  l'elenco  e  gli  eventuali  requisiti   minimi
richiesti  per  l'iscrizione,  parametrati  in  ragione  di  ciascuna
categoria o fascia di importo. L'operatore economico puo'  richiedere
l'iscrizione limitata a una o piu' fasce di importo, ovvero a singole
categorie. La dichiarazione del possesso dei  requisiti  puo'  essere
facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da  parte
dell'amministrazione  allegati   all'avviso   pubblico.   L'eventuale
possesso dell'attestato di qualificazione SOA per  la  categoria  dei
lavori oggetto dell'affidamento e' sufficiente per  la  dimostrazione
del possesso  dei  requisiti  di  capacita'  economico-finanziaria  e
tecnico-professionale richiesti. 
2. L'iscrizione agli elenchi degli  operatori  economici  interessati
provvisti dei requisiti richiesti  e'  consentita  senza  limitazioni
temporali. L'operatore economico attesta il  possesso  dei  requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore  economico  e'
tenuto a  informare  tempestivamente  la  stazione  appaltante  delle
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei  requisiti  secondo
le modalita' fissate dalla stessa.  La  stazione  appaltante  procede
alla valutazione delle istanze di iscrizione nel  termine  di  trenta
giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di  un
maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in  funzione  della
numerosita' delle istanze pervenute. Il mancato diniego  nel  termine
prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione. 
3. La  stazione  appaltante  stabilisce  le  modalita'  di  revisione
dell'elenco, con cadenza prefissata - ad esempio semestrale  -  o  al
verificarsi  di  determinati  eventi  e,  comunque,   provvede   alla
cancellazione  degli  operatori  che  abbiano  perduto  i   requisiti
richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La
trasmissione  della  richiesta  di  conferma  dell'iscrizione  e  dei
requisiti puo' avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico
puo' darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi  dall'elenco
quegli operatori economici che non presentano offerte  a  seguito  di
tre inviti nel biennio. Gli  elenchi,  non  appena  costituiti,  sono
pubblicati sul sito web della stazione appaltante. 
4. La scelta degli operatori da  invitare  alla  procedura  negoziata
deve  essere  effettuata  secondo  criteri  oggettivi,  coerenti  con
l'oggetto e  la  finalita'  dell'affidamento  e  con  i  principi  di
concorrenza, non discriminazione, proporzionalita' e trasparenza.  Il
sorteggio o altri metodi di estrazione casuale  dei  nominativi  sono
consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai  criteri  di
cui al primo periodo  e'  impossibile  o  comporta  per  la  stazione
appaltante  oneri   assolutamente   incompatibili   con   il   celere
svolgimento della procedura. I criteri di selezione  degli  operatori
da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina  a
contrarre o in altro atto equivalente.