(Allegato II.3 - art. 1)
                            Allegato II.3 
 
Soggetti con disabilita' o svantaggiati cui puo' essere riservata  la
                      partecipazione ad appalti 
 
                                           (Articolo 61, commi 4 e 5) 
 
 
                             Articolo 1. 
 
1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del  rapporto  sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice  delle
pari opportunita' tra uomo e donna di cui al decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, producono, a  pena  di  esclusione,  al  momento
della presentazione della domanda di partecipazione  o  dell'offerta,
copia  dell'ultimo  rapporto  redatto,  con  attestazione  della  sua
conformita'  a  quello  trasmesso   alle   rappresentanze   sindacali
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita' ai
sensi del comma  2  del  citato  articolo  46,  ovvero,  in  caso  di
inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del  medesimo  articolo
46,  con  attestazione  della  sua  contestuale   trasmissione   alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  e   alla   consigliera   e   al
consigliere regionale di parita'. 
2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1  e
che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti,  entro
sei mesi dalla conclusione del contratto, sono  tenuti  a  consegnare
alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del
personale maschile e femminile  in  ognuna  delle  professioni  e  in
relazione  allo  stato  di  assunzioni,   della   formazione,   della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri  fenomeni  di  mobilita',  dell'intervento  della
Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei  prepensionamenti
e pensionamenti, della retribuzione  effettivamente  corrisposta.  La
relazione di cui al primo periodo  e'  tramessa  alle  rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale  di
parita'. 
3. Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresi', tenuti a
consegnare, nel termine previsto dal medesimo  comma,  alla  stazione
appaltante la certificazione di cui all'articolo 17  della  legge  12
marzo 1999, n. 68, e una relazione  relativa  all'assolvimento  degli
obblighi di cui alla medesima  legge  e  alle  eventuali  sanzioni  e
provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data
di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione  di  cui  al
presente comma e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli  avvisi
e negli inviti, specifiche  clausole  dirette  all'inserimento,  come
requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta,
di  criteri  orientati  a   promuovere   l'imprenditoria   giovanile,
l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita' di  genere
e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore  a  trentasei  anni,  e
donne. Il  contenuto  delle  clausole  e'  determinato  tenendo,  tra
l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalita' e
non  discriminazione,  nonche'  dell'oggetto  del  contratto,   della
tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili
occupazionali richiesti,  dei  principi  dell'Unione  europea,  degli
indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile
e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026,
anche in considerazione dei corrispondenti valori  medi  nonche'  dei
corrispondenti indicatori medi  settoriali  europei  in  cui  vengono
svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  7,  e'
requisito necessario dell'offerta l'aver assolto,  al  momento  della
presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n.
68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare,  in  caso  di
aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per  cento,
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o  per  la
realizzazione  di  attivita'  a  esso  connesse  o  strumentali,  sia
all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. 
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione  di  un
punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: 
a) nei tre anni antecedenti  la  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti
relativi  ad   atti   o   comportamenti   discriminatori   ai   sensi
dell'articolo 44 del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio  2003,
n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.
216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, 
n. 67, degli  articoli  35  e  55-quinquies  del  codice  delle  pari
opportunita' tra uomo e donna di cui al decreto  legislativo  n.  198
del 2006, ovvero dell'articolo 54 del testo unico delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita' di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
b)  utilizzi  o  si  impegni  a  utilizzare  specifici  strumenti  di
conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i
propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del
lavoro; 
c) si impegni ad  assumere,  oltre  alla  soglia  minima  percentuale
prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani,
con eta' inferiore a trentasei 
anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per  la  realizzazione
di attivita' a esso connesse o strumentali; 
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi  della  parita'
di genere  e  adottato  specifiche  misure  per  promuovere  le  pari
opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del
rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi
e nel conferimento di incarichi apicali; 
e) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di  cui  alla
legge n. 68 del 1999; 
f) abbia presentato o si impegni  a  presentare  per  ciascuno  degli
esercizi  finanziari,  ricompresi  nella  durata  del  contratto   di
appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  2016,  n.
254. 
6. I contratti di appalto  prevedono  l'applicazione  di  penali  per
l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2,  al
comma 3 ovvero al comma 4, commisurate alla gravita' della violazione
e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni
del  contratto.  La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  comma   2
determina, altresi', l'impossibilita' per  l'operatore  economico  di
partecipare, in forma singola ovvero  in  raggruppamento  temporaneo,
per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento. 
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento  nei  bandi
di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di  partecipazione
di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore a quella  prevista
nel medesimo comma  4,  dandone  adeguata  e  specifica  motivazione,
qualora l'oggetto  del  contratto,  la  tipologia  o  la  natura  del
progetto  o  altri  elementi   puntualmente   indicati   ne   rendano
l'inserimento   impossibile   o   contrastante   con   obiettivi   di
universalita' e socialita',  di  efficienza,  di  economicita'  e  di
qualita' del servizio  nonche'  di  ottimale  impiego  delle  risorse
pubbliche. 
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei  Ministri  ovvero
dei Ministri o delle autorita' delegati per le  pari  opportunita'  e
della famiglia e per le politiche  giovanili  e  il  servizio  civile
universale, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per le disabilita', da adottarsi  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del codice, sono definiti  le  modalita'  e  i
criteri applicativi delle  misure  previste  dal  presente  articolo,
indicate  misure  premiali  e  predisposti  modelli  di  clausole  da
inserire nei bandi di gara differenziati  per  settore,  tipologia  e
natura del contratto o del progetto. 
9. I rapporti e le relazioni  previste  dai  commi  1,  2  e  3  sono
pubblicati,  ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  3,  del  codice  e
comunicati alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ovvero  ai
Ministri o alle autorita' delegate per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia  e  per  le  politiche  giovanili  e  il   servizio   civile
universale.