(Allegato II.4-art. 10)
                            Articolo 10. 
                       Domanda di iscrizione. 
 
1. Le stazioni appaltanti e le  centrali  di  committenza  presentano
domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e  delle
centrali di committenza qualificate a  partire  dal  1°  luglio  2023
tramite  l'apposita  sezione  dell'AUSA  e  la   trasmissione   delle
informazioni e dei dati  richiesti  dall'ANAC  per  la  verifica  dei
requisiti  di  qualificazione.  La  presentazione  della  domanda  e'
condizione necessaria ai fini della qualificazione. 
2. L'ANAC, sulla base delle informazioni e dei  dati  presenti  nella
Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque  dalla  stessa
acquisiti, fermo restando quanto previsto dal comma 3, attribuisce il
livello di  qualificazione  per  la  progettazione,  l'affidamento  e
l'esecuzione. 
3. L'ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni  e
i  dati  forniti  dalle  stazioni  appaltanti  e  dalle  centrali  di
committenza ai fini del controllo della veridicita'  dei  medesimi  e
della conferma del livello di qualificazione. 
4. L'iscrizione negli  elenchi  delle  stazioni  appaltanti  e  delle
centrali di committenza qualificate  ha  durata  di  due  anni.  Alla
revisione della qualificazione si procede ai sensi dell'articolo 11.