(Allegato II.4-art. 11)
                            Articolo 11. 
                   Revisione della qualificazione. 
 
1. Il punteggio di qualificazione e' aggiornato ogni due anni.  Entro
tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate  accedono
all'AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari
per la revisione della qualificazione. 
2. Per la revisione della qualificazione l'ANAC puo' valutare anche i
seguenti requisiti premianti: 
a)  la  disponibilita'  ad  essere  inseriti   nell'elenco   di   cui
all'articolo 62, comma 10, del codice ed effettuazione di affidamenti
per conto di stazioni appaltanti non qualificate; 
b) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune
degli affidamenti e dell'esecuzione. 
3.  Le  domande  presentate  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
verificate dall'ANAC con le modalita' di cui all'articolo  10,  comma
3. 
4.  Se  dagli  accertamenti  condotti  risulta  una  diminuzione  del
punteggio  ottenuto  che  porterebbe  la  stazione  appaltante  o  la
centrale di committenza ad un livello inferiore, la  stessa  mantiene
il medesimo livello  di  qualificazione  per  un  anno  se  il  nuovo
punteggio e' superiore a quello necessario per la  qualificazione  di
livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.