(Allegato II.4-art. 12)
                            Articolo 12. 
        Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere. 
 
1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11,  comma
3 accertino violazioni delle disposizioni del codice  in  materia  di
qualificazione  delle  centrali  di  committenza  e  delle   stazioni
appaltanti, l'ANAC puo' attivare, nei casi  e  nei  termini  previsti
dall'articolo 63, comma 11, del codice, con le modalita' previste nei
propri  regolamenti,  il  potere  sanzionatorio  nei  confronti   del
rappresentante legale della stazione appaltante e della  centrale  di
committenza.