(Allegato II.4-art. 2)
                             Articolo 2. 
                       Ambito di applicazione. 
 
1. La qualificazione e' necessaria per gli affidamenti di  lavori  di
importo pari o superiore a 500 mila  euro  e  per  l'acquisizione  di
servizi e forniture d'importo pari o superiore alle  soglie  previste
per gli affidamenti diretti. Non e' necessaria la qualificazione  per
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto  messi  a
disposizione  dalle  centrali   di   committenza   e   dai   soggetti
aggregatori. 
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  62,  comma  17,  del
codice, il presente allegato non si applica agli  enti  aggiudicatori
che non sono amministrazioni aggiudicatrici  e  ai  soggetti  privati
tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. 
3. In sede di prima applicazione, sono qualificate  con  riserva,  ai
sensi dell'articolo 63, comma 4,  secondo  periodo,  del  codice,  le
stazioni appaltanti delle unioni di  comuni  costituite  nelle  forme
previste   dall'ordinamento,   delle   provincie   e   delle   citta'
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.