(Allegato I.1-art. 1)
                            Allegato I.1 
 
Definizioni dei soggetti, dei  contratti,  delle  procedure  e  degli
                              strumenti 
 
                                               (Articolo 13, comma 6) 
 
                             Articolo 1. 
                      Definizioni dei soggetti 
 
1. Nel codice si intende per: 
a) «stazione appaltante», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che
affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e  che  e'
comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice; 
b) «ente concedente», qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato,  che  affida
contratti di concessione di lavori o di servizi  e  che  e'  comunque
tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice; 
c) «amministrazioni centrali», Presidenza del Consiglio dei ministri,
Ministero  degli  affari  esteri   e   cooperazione   internazionale,
Ministero dell'interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del
Governo e le direzioni regionali  e  interregionali  dei  vigili  del
fuoco), Ministero della giustizia  e  uffici  giudiziari  (esclusi  i
giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero  dell'economia  e
delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche  sociali  (incluse  le  sue   articolazioni   periferiche),
Ministero della salute, Ministero dell'istruzione e merito, Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca,   Ministero   della   cultura
(comprensivo delle  sue  articolazioni  periferiche),  Ministero  del
turismo, CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce  come  centrale  di
committenza per le amministrazioni centrali), Agenzia  nazionale  dei
beni sequestrati e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  e  i
soggetti giuridici che sono loro succeduti; 
d) «amministrazioni sub-centrali», tutte le pubbliche amministrazioni
diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c); 
e) «organismo di diritto pubblico», qualsiasi soggetto, anche  avente
forma societaria: 
1) dotato di capacita' giuridica; 
2) istituito per soddisfare specificatamente  esigenze  di  interesse
generale,  attraverso  lo  svolgimento  di  un'attivita'   priva   di
carattere industriale o commerciale; 
3) la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o  da  altri  organismi  di  diritto
pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di  questi
ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione,  di  direzione  o  di
vigilanza sia costituito da membri dei  quali  piu'  della  meta'  e'
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali  o  da  altri
organismi di diritto pubblico; 
f) «impresa pubblica», l'impresa sulla quale le  stazioni  appaltanti
possono  esercitare,  direttamente  o  indirettamente,   un'influenza
dominante o perche' ne sono proprietarie,  o  perche'  vi  hanno  una
partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che  disciplinano
detta impresa. L'influenza dominante e' presunta quando  le  stazioni
appaltanti,  direttamente  o  indirettamente,  riguardo  all'impresa,
alternativamente o cumulativamente: 
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno  diritto  le  azioni
emesse dall'impresa; 
3) possono designare piu' della meta' dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa; 
g) «soggetti titolari di diritti esclusivi o speciali», i titolari di
diritti concessi dallo Stato o dagli  enti  locali  ovvero  da  altre
amministrazioni pubbliche attraverso atti di  carattere  legislativo,
regolamentare  o  amministrativo,  adeguatamente  pubblicati,  aventi
l'effetto di riservare,  rispettivamente,  a  uno  o  piu'  operatori
economici l'esercizio delle attivita' previste dagli articoli da  146
a 152 del codice e di incidere  sostanzialmente  sulla  capacita'  di
altri enti di esercitare tale attivita'.  Non  costituiscono  diritti
esclusivi o speciali i diritti concessi in virtu' di un  procedimento
a evidenza pubblica basato su criteri oggettivi e idoneo a  garantire
un'adeguata trasparenza; 
h) «joint venture», l'associazione tra  stazioni  appaltanti  o  enti
concedenti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una  serie
di  progetti  o  di  determinate  intese  di  natura  commerciale   o
finanziaria; 
i) «centrale di committenza»,  una  stazione  appaltante  o  un  ente
concedente  che  fornisce   attivita'   di   centralizzazione   delle
committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti  concedenti
e, se del caso, attivita' di supporto all'attivita' di committenza; 
l) «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo
di lucro, che, a prescindere dalla forma  giuridica  e  dalla  natura
pubblica o privata, puo' offrire sul mercato, in  forza  del  diritto
nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture  corrispondenti
a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica; 
m)  «raggruppamento  temporaneo»,  un  insieme  di  imprenditori,   o
fornitori, o prestatori di servizi, costituito o  costituendo,  anche
mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla  procedura
di  affidamento  di  uno  specifico   contratto   pubblico   mediante
presentazione di una unica offerta; 
n) «aggiudicatario»,  un  operatore  economico  cui  e'  affidato  un
appalto o una concessione; 
o) «micro, piccole e medie imprese», le imprese come  definite  nella
raccomandazione n.  2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6
maggio 2003; 
p) «soggetti aggregatori», i  soggetti  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritti  di  diritto  nell'elenco
ANAC ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice; 
q) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello  Stato,
gli  enti  pubblici  territoriali,  gli  altri  enti   pubblici   non
economici,  gli  organismi  di  diritto  pubblico,  le  associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; 
r) «enti aggiudicatori», i soggetti  indicati  all'articolo  7  della
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014; 
s) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o
e' stato invitato a partecipare a  una  procedura  ristretta,  a  una
procedura competitiva con negoziazione,  a  una  procedura  negoziata
senza previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  a  un  dialogo
competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una  procedura
per l'aggiudicazione di una concessione; 
t) «stazione appaltante qualificata», qualsiasi soggetto, pubblico  o
privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4  al  codice  per  gli
affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila  euro  e
per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o  superiore
alle soglie previste per gli affidamenti diretti.