Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Articolo 13, comma 6) Articolo 1. Definizioni dei soggetti 1. Nel codice si intende per: a) «stazione appaltante», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che e' comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice; b) «ente concedente», qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che e' comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice; c) «amministrazioni centrali», Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell'interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco), Ministero della giustizia e uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali (incluse le sue articolazioni periferiche), Ministero della salute, Ministero dell'istruzione e merito, Ministero dell'universita' e della ricerca, Ministero della cultura (comprensivo delle sue articolazioni periferiche), Ministero del turismo, CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali), Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e i soggetti giuridici che sono loro succeduti; d) «amministrazioni sub-centrali», tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c); e) «organismo di diritto pubblico», qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria: 1) dotato di capacita' giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attivita' priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; f) «impresa pubblica», l'impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che disciplinano detta impresa. L'influenza dominante e' presunta quando le stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare piu' della meta' dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa; g) «soggetti titolari di diritti esclusivi o speciali», i titolari di diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali ovvero da altre amministrazioni pubbliche attraverso atti di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo, adeguatamente pubblicati, aventi l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o piu' operatori economici l'esercizio delle attivita' previste dagli articoli da 146 a 152 del codice e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri enti di esercitare tale attivita'. Non costituiscono diritti esclusivi o speciali i diritti concessi in virtu' di un procedimento a evidenza pubblica basato su criteri oggettivi e idoneo a garantire un'adeguata trasparenza; h) «joint venture», l'associazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria; i) «centrale di committenza», una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attivita' di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attivita' di supporto all'attivita' di committenza; l) «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, puo' offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica; m) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica offerta; n) «aggiudicatario», un operatore economico cui e' affidato un appalto o una concessione; o) «micro, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003; p) «soggetti aggregatori», i soggetti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritti di diritto nell'elenco ANAC ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice; q) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; r) «enti aggiudicatori», i soggetti indicati all'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; s) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o e' stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione; t) «stazione appaltante qualificata», qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.