(Allegato I.1-art. 2)
                             Articolo 2. 
                     Definizioni dei contratti. 
 
1. Nel codice si intende per: 
a) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti, anche diversi  da
appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante  o  da  un
ente concedente; 
b) «contratti di appalto» o «appalti pubblici», i contratti a  titolo
oneroso stipulati per iscritto tra uno o piu' operatori  economici  e
una o piu' stazioni appaltanti e aventi per oggetto  l'esecuzione  di
lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi; 
c) «contratti di concessione» o «concessioni», i contratti  a  titolo
oneroso stipulati per iscritto a pena di nullita' in virtu' dei quali
una  o  piu'  amministrazioni  aggiudicatrici  o  uno  o  piu'   enti
aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o  la  fornitura  e  la
gestione di  servizi  a  uno  o  piu'  operatori  economici,  ove  il
corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i
servizi oggetto dei contratti o in tale diritto  accompagnato  da  un
prezzo; 
d) «appalti di lavori complessi», gli appalti aventi a oggetto lavori
caratterizzati  da  particolare  complessita'   in   relazione   alla
tipologia  delle  opere,  all'utilizzo  di  materiali  e   componenti
innovativi, alla necessita' di  coordinare  discipline  eterogenee  o
alla esecuzione in luoghi che  presentano  difficolta'  logistiche  o
particolari  problematiche  geotecniche,  idrauliche,  geologiche   e
ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali
si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il  rischio
di allungamento dei tempi contrattuali o  il  superamento  dei  costi
previsti, o per tutelare la salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori
coinvolti; 
e) «contratti ad alta intensita'  di  manodopera»,  i  contratti  nei
quali il costo della manodopera e' pari o superiore al 50  per  cento
dell'importo complessivo dei corrispettivi; 
f)  «contratti  a  titolo  oneroso»,  i   contratti   a   prestazioni
corrispettive  o  che,  comunque,  prevedono  direttamente  reciproci
vantaggi e sacrifici economici in capo a tutte le parti contraenti; 
g) «contratti a titolo gratuito», i contratti  in  cui  l'obbligo  di
prestazione  o  i  sacrifici  economici  direttamente  previsti   nel
contratto gravano solo su una o alcune delle parti contraenti; 
h) «contratti attivi», i contratti che non producono spesa e  da  cui
deriva un'entrata per la pubblica amministrazione; 
i) «contratto di disponibilita'», il contratto col quale un operatore
economico si obbliga, verso un corrispettivo e con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a compiere e a  far
godere   all'amministrazione   aggiudicatrice   un'opera,   destinata
all'esercizio  di  un  pubblico   servizio.   L'operatore   economico
garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in stato  da
servire all'uso convenuto ed eliminandone a  proprie  spese  i  vizi,
anche sopravvenuti. Il contratto puo' prevedere il  trasferimento  in
proprieta' all'amministrazione dell'opera, verso il pagamento  di  un
corrispettivo ulteriore; 
l) «donazioni», i contratti con i quali, per spirito di  liberalita',
una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa  un  suo
diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione; 
m) «contratti esclusi», i contratti previsti  dalla  Sezione  II  del
Capo I del Titolo I della direttiva  n.  2014/23/UE,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dalla  Sezione  3  del
Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione  2  del
Capo I del  Titolo  I  della  direttiva  2014/25/UE,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che non rientrano  nel
campo di applicazione del codice; 
n) «accordo quadro», l'accordo  concluso  tra  una  o  piu'  stazioni
appaltanti e uno o piu' operatori economici, il cui scopo  e'  quello
di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante
un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i  prezzi  e,  se
del caso, le quantita' previste; 
o) «clausole sociali», disposizioni che  impongono  a  un  datore  di
lavoro il rispetto di determinati standard di  protezione  sociale  e
del lavoro come  condizione  per  svolgere  attivita'  economiche  in
appalto o in concessione  o  per  accedere  a  benefici  di  legge  e
agevolazioni finanziarie.