(Allegato I.1-art. 3)
                             Articolo 3. 
           Definizioni delle procedure e degli strumenti. 
 
1. Nel codice si intende per: 
a) «affidamento del contratto», l'atto o la  procedura  attraverso  i
quali il contratto e' aggiudicato all'operatore economico selezionato
o scelto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente; 
b) «scritto» o «per iscritto», un insieme di parole o cifre che  puo'
essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese  le  informazioni
generate,  trasmesse  e  archiviate  con  mezzi  elettronici  e   con
piattaforme di e-procurement; 
c) «procedura di evidenza pubblica», la procedura  selettiva  tramite
gara  fra  operatori  economici  che,  nel   rispetto   del   diritto
dell'Unione  europea  e  della  disciplina  dettata  dal  codice,  e'
finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la
selezione del contraente, all'affidamento del contratto; 
d) «affidamento  diretto»,  l'affidamento  del  contratto  senza  una
procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello  di
piu' operatori economici,  la  scelta  e'  operata  discrezionalmente
dalla stazione appaltante o dall'ente concedente,  nel  rispetto  dei
criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo  50,  comma  1
lettere a) e b), del codice  e  dei  requisiti  generali  o  speciali
previsti dal medesimo codice; 
e) «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o
di concessione effettuato direttamente a  una  persona  giuridica  di
diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma
1,  lettera  o),  del  testo  unico  in   materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo
12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva  24/2014/UE  e  dall'articolo
17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva  23/2014/UE,  nonche',  per  i
settori speciali,  dall'articolo  28,  paragrafi  1,  2  e  3,  della
direttiva 24/2014/UE; 
f) «procedure aperte»,  le  procedure  di  affidamento  in  cui  ogni
operatore economico interessato puo' presentare un'offerta; 
g) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni
operatore economico puo' chiedere di partecipare  e  in  cui  possono
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni  appaltanti  e  dagli  enti  concedenti,  con  le  modalita'
stabilite dal codice; 
h) «procedure negoziate», le  procedure  di  affidamento  in  cui  le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti  consultano  gli  operatori
economici da loro scelti e negoziano  con  uno  o  piu'  di  essi  le
condizioni del contratto; 
i) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la
stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi  a  tale
procedura,  al  fine  di  elaborare  una  o  piu'  soluzioni  atte  a
soddisfare le sue necessita' e sulla base della quale o delle quali i
candidati  selezionati  sono  invitati  a  presentare   le   offerte.
Qualsiasi operatore economico puo' chiedere  di  partecipare  a  tale
procedura; 
l) «concorsi di progettazione», le procedure intese  a  fornire  alle
stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura,  dell'ingegneria,
del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici,  della
pianificazione    urbanistica    e    territoriale,    paesaggistica,
naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio  forestale
agronomico, dei sistemi di elaborazione  dati,  nonche'  nel  settore
della  messa  in  sicurezza  e  della   mitigazione   degli   impatti
idrogeologici e idraulici, un piano o un progetto, selezionato da una
commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione
di premi; 
m) «localizzazione di opere pubbliche», il procedimento attraverso il
quale e' individuata l'area su cui realizzare  un'opera  pubblica  di
interesse statale e ne e' accertata la compatibilita' urbanistica; 
n) «opere pubbliche di interesse statale», le  opere  eseguite  dalle
amministrazioni statali  o  comunque  le  opere  insistenti  su  aree
statali,  nonche'  le  opere  da  realizzarsi  da  ogni  altro   ente
istituzionalmente competente, destinate a servire interessi  pubblici
non limitati al territorio di una singola regione; 
o) «interventi di rigenerazione urbana», interventi che hanno il fine
di contrastare il consumo del suolo,  incentivando  il  recupero,  il
riuso e la valorizzazione del patrimonio  edilizio  esistente  e  dei
tessuti urbani, favorendo usi compatibili degli edifici e degli spazi
pubblici  e  privati,  nonche'  promuovendo  la  qualita'  urbana   e
architettonica; 
p) «ciclo di vita del contratto pubblico», l'insieme delle attivita',
anche di natura amministrativa e  non  contrattuale,  che  ineriscono
alla programmazione,  progettazione,  pubblicazione,  affidamento  ed
esecuzione del contratto; 
q)  «metodi  e  strumenti  di  gestione  informativa  digitale  delle
costruzioni», metodologie,  processi  e  tecnologie  abilitati  dalla
formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati,
che permettono la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra
i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo  di  vita,  in
particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi,  a  migliorare
lo studio della fattibilita'  e  a  incrementare  l'efficacia  di  un
investimento pubblico, nelle fasi di progettazione,  realizzazione  e
gestione  nel  ciclo  di  vita  dei  cespiti  fisici  quali  edifici,
infrastrutture e reti; 
r) «errore od omissione di progettazione»,  l'inadeguata  valutazione
dello stato di fatto, la  mancata  o  erronea  identificazione  della
normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il   mancato
rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici  prestabiliti   e
risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di  diligenza
nella  predisposizione  degli  elaborati,   errori,   inesattezze   o
omissioni progettuali; 
s) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto o concessione
da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero  parti
di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione
sia tale da assicurarne  funzionalita',  fruibilita'  e  fattibilita'
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; 
t)  «lotto  prestazionale»,  uno  specifico  oggetto  di  appalto   o
concessione da aggiudicare anche con separata e  autonoma  procedura,
definito su base qualitativa, in conformita' alle varie  categorie  e
specializzazioni  presenti  o  in  conformita'  alle   diverse   fasi
successive del progetto; 
u)  «lotto  quantitativo»,  uno  specifico  oggetto  di   appalto   o
concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata
e autonoma procedura, definito su  base  meramente  quantitativa,  in
conformita' alle varie categorie e  specializzazioni  presenti  o  in
conformita' alle diverse fasi successive del progetto  adeguato  alla
capacita' economico-finanziaria delle medie e piccole imprese; 
v) «sito istituzionale», il sito  web  delle  stazioni  appaltanti  e
degli enti  concedenti,  contenente  la  sezione  "Bandi  di  gara  e
contratti", nella quale  sono  pubblicati  gli  atti,  i  dati  e  le
informazioni previsti dal codice e dall'allegato II.6. Per i soggetti
tenuti all'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
la sottosezione "Bandi  di  gara  e  contratti"  e'  collocata  nella
sezione "Amministrazione trasparente"; 
z) «attivita' di committenza ausiliaria», le attivita' che consistono
nella prestazione di  supporto  alle  attivita'  di  committenza,  in
particolare nelle forme seguenti: 
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di
aggiudicare appalti pubblici  o  di  concludere  accordi  quadro  per
lavori, forniture o servizi; 
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure
di appalto; 
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto  della
stazione appaltante interessata; 
4) gestione delle procedure di appalto in  nome  e  per  conto  della
stazione appaltante interessata; 
aa) «servizi globali», il  complesso  delle  prestazioni  eterogenee,
necessarie per  il  compimento,  la  gestione,  la  manutenzione,  il
finanziamento di un'opera o di un servizio, e funzionali  al  miglior
perseguimento del  risultato  amministrativo,  anche  in  termini  di
efficienza e qualita', di cui e' garante l'operatore economico; 
bb) «opera», il risultato di un insieme di lavori,  che  di  per  se'
esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere  comprendono  sia
quelle che sono il risultato di un insieme di  lavori  edilizi  o  di
genio civile, sia quelle di  difesa  e  di  presidio  ambientale,  di
presidio  agronomico  e  forestale,  paesaggistica  e  di  ingegneria
naturalistica; 
cc) «strumenti  di  acquisto»,  strumenti  di  acquisizione  che  non
richiedono apertura del  confronto  competitivo.  Rientrano  tra  gli
strumenti di acquisto: 
1) le convenzioni quadro  di  cui  all'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della  normativa  vigente,
da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli
appalti specifici sono aggiudicati  senza  riapertura  del  confronto
competitivo; 
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di  committenza  nel
caso di acquisti effettuati a catalogo; 
dd)  «strumenti  di  negoziazione»,  strumenti  di  acquisizione  che
richiedono apertura del  confronto  competitivo.  Rientrano  tra  gli
strumenti di negoziazione: 
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza  nel  caso
in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con  riapertura  del
confronto competitivo; 
2) il sistema dinamico di  acquisizione  realizzato  da  centrali  di
committenza; 
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di  committenza  nel
caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 
4) i sistemi realizzati  da  centrali  di  committenza  che  comunque
consentono lo svolgimento  delle  procedure  ai  sensi  del  presente
codice; 
ee) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad
impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione  dei  requisiti
di qualificazione  necessari  in  relazione  all'importo  totale  dei
lavori affidati e non all'importo del contratto, che  puo'  risultare
inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in  tutto  o
in parte, di materiali, apparecchiature  e  mezzi  d'opera  da  parte
dell'esecutore.