(Allegato II.12-art. 14)
                            Articolo 14. 
Sanzioni  per  violazione  da   parte   degli   operatori   economici
                    dell'obbligo d'informazione. 
 
1. La mancata  risposta  da  parte  degli  operatori  economici  alle
richieste dell'ANAC,  ai  sensi  dell'articolo  222,  comma  13,  del
codice, nel termine di trenta giorni,  implica  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222,  comma
3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000. 
2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine  di
cui al comma 1,  e  perdurando  l'inadempimento,  l'ANAC  provvede  a
sospendere l'attestazione per un  periodo  di  un  anno.  Decorso  il
termine della sospensione, qualora l'operatore economico  continui  a
essere inadempiente, l'ANAC dispone la decadenza dell'attestazione. 
3. L'ANAC revoca la sospensione di cui al comma 2 qualora l'operatore
economico abbia adempiuto a quanto  richiesto;  resta  in  ogni  caso
l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria  di
cui al comma 1. 
4. Per le finalita' previste dall'articolo 11, comma 1,  lettera  f),
l'operatore economico adempie alle richieste della SOA attestante nel
termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore  a  trenta
giorni.  Qualora  l'operatore  economico  sia  inadempiente,  la  SOA
informa l'ANAC entro quindici  giorni  dalla  scadenza  del  predetto
termine; l'ANAC avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2. 
5. Qualora l'operatore economico sia stato sottoposto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 222, comma  3,  lettera
a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro,  per  aver  fornito
informazioni o esibito documenti non  veritieri,  l'ANAC  informa  la
SOA, che procede  ad  accertare  che  l'attestazione  non  sia  stata
rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 18. 
6. La  mancata  comunicazione  da  parte  degli  operatori  economici
all'ANAC delle variazioni dei requisiti di cui all'articolo 18, comma
1,  nel  termine  ivi  indicato,  nonche'  delle  variazioni  di  cui
all'articolo 25,  comma  6,  implica  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste  dall'articolo  222,  comma   3,
lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.