(Allegato II.12-art. 18)
                            Articolo 18. 
                Requisiti degli operatori economici. 
 
1. I requisiti d'ordine generale  occorrenti  per  la  qualificazione
sono quelli di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V  del  Libro
II del codice. 
2. L'ANAC col provvedimento di cui  all'articolo  24,  comma  4,  del
codice  stabilisce  mediante  quale  documentazione  i  soggetti  che
intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti
per la qualificazione. Di cio'  e'  fatto  espresso  riferimento  nel
contratto da sottoscriversi fra SOA e operatore economico. 
3. Le SOA nell'espletamento della  propria  attivita'  richiedono  il
certificato   integrale   del   casellario   giudiziale   ai    sensi
dell'articolo 39 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonche'  il
documento unico di regolarita' contributiva. 
4. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti
che, ai fini della qualificazione,  hanno  presentato  documentazione
falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1;
le SOA ne danno segnalazione all'ANAC  che  ordina  l'iscrizione  nel
casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del  codice
ai  fini  dell'interdizione  al  conseguimento  dell'attestazione  di
qualificazione,  per  un  periodo  di  un  anno,  decorso  il   quale
l'iscrizione  e'  cancellata  e  perde  comunque  efficacia.  Ove  la
falsita' della documentazione sia  rilevata  in  corso  di  validita'
dell'attestazione di qualificazione, essa comporta  la  pronuncia  di
decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa  da  parte
della  SOA  che  ne  da'  comunicazione  all'ANAC,  ovvero  da  parte
dell'ANAC in caso di inerzia della SOA;  l'ANAC  ordina  l'iscrizione
nel   casellario   informatico,   ai   fini   dell'interdizione    al
conseguimento di una nuova attestazione  di  qualificazione,  per  un
periodo di un anno, decorso il quale  l'iscrizione  e'  cancellata  e
perde comunque efficacia. 
5. I requisiti d'ordine speciale  occorrenti  per  la  qualificazione
sono: 
a) l'idoneita' professionale attestata ai sensi dell'articolo 100 del
codice; 
b) l'adeguata capacita' economica e finanziaria; 
c) l'adeguata idoneita' tecnica e organizzativa. 
d) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; 
e) adeguato organico medio annuo. 
6. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata: 
a) da idonee referenze bancarie; 
b)  dalla  cifra  di  affari,  determinata  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 21, realizzata con  lavori  svolti  mediante  attivita'
diretta e indiretta non inferiore al  100  per  cento  degli  importi
delle qualificazioni richieste nelle varie categorie; 
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio,  dal
patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del  passivo
di cui all'articolo  2424  del  codice  civile,  riferito  all'ultimo
bilancio depositato, di valore positivo. 
7. La cifra di affari in lavori  relativa  all'attivita'  diretta  e'
comprovata: da parte  delle  ditte  individuali,  delle  societa'  di
persone, dei  consorzi  di  cooperative,  dei  consorzi  tra  imprese
artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali  IVA  e
con le relative ricevute di presentazione da parte delle societa'  di
capitale con i bilanci riclassificati in conformita' delle  direttive
europee e con le relative note di deposito. 
8. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta  e'
attribuita in proporzione alle quote di  partecipazione  dell'impresa
richiedente ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere f) e
h), del codice,  e  alle  societa'  fra  imprese  riunite  dei  quali
l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi  abbiano  fatturato
direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto  fatture
per lavori eseguiti da parte di soggetti  consorziati.  La  cifra  di
affari in lavori relativa alla attivita' indiretta e' comprovata  con
i bilanci riclassificati in conformita' delle direttive europee e  le
relative note di deposito  o  con  le  dichiarazioni  annuali  IVA  e
relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non
siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci. 
9. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata: 
a) con  la  presenza  di  idonea  direzione  tecnica  secondo  quanto
previsto dall'articolo 25; 
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle  categorie
oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90 per cento  di
quello della classifica richiesta; l'importo e'  determinato  secondo
quanto previsto dall'articolo 20; 
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in  ogni  singola  categoria
oggetto della richiesta, di importo non inferiore  al  40  per  cento
dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in  alternativa,
di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo
non inferiore al  55  per  cento  dell'importo  della  qualificazione
richiesta, ovvero,  in  alternativa,  di  tre  lavori,  nella  stessa
singola categoria, di importo complessivo non  inferiore  al  65  per
cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli  importi  sono
determinati secondo quanto previsto dall'articolo 21. 
10.  L'esecuzione  dei  lavori  e'  documentata  dai  certificati  di
esecuzione dei lavori previsti dagli  articoli  21,  comma  4,  e  22
indicati dall'operatore economico  e  acquisiti  dalla  SOA,  nonche'
secondo quanto previsto dall'articolo 24. 
11. Per realizzare lavori pubblici affidati con i  contratti  di  cui
all'articolo 44 del  codice  ovvero  in  concessione,  e'  necessaria
l'attestazione di qualificazione  per  progettazione  e  costruzione;
fermi restando i requisiti previsti dal presente  articolo  e  quanto
disposto dall'articolo  30,  comma  5,  il  requisito  dell'idoneita'
tecnica e' altresi' dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di
progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o
di  laurea  breve  abilitati  all'esercizio  della   professione   di
ingegnere e architetto, ovvero geologo per le  categorie  in  cui  e'
prevista la sua competenza, iscritti  all'albo  professionale,  e  da
diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a  tempo  pieno.  Il
numero minimo dei componenti lo staff,  dei  quali  almeno  la  meta'
laureati, e' stabilito in due per gli operatori economici qualificati
fino alla classifica III-bis, in quattro per gli operatori  economici
appartenenti alla IV, alla IV-bis e alla V classifica, e in  sei  per
gli operatori economici qualificati nelle classifiche successive. 
12. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione  stabile
di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante
esclusivamente il complesso di  beni  specificamente  destinati  alla
esecuzione di lavori, in proprieta' o in locazione finanziaria  o  in
noleggio,  dei  quali  sono   fornite   le   essenziali   indicazioni
identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di
affari in lavori di  cui  al  comma  6,  lettera  b),  effettivamente
realizzata, rapportata alla media annua degli ultimi  quindici  anni,
sotto forma di ammortamenti  e  canoni  di  locazione  finanziaria  o
canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2 per cento, della
predetta cifra di affari, costituito per almeno il 40 per cento dagli
ammortamenti e dai canoni di  locazione  finanziaria.  L'attrezzatura
tecnica  per  la  quale  e'  terminato  il  piano   di   ammortamento
contribuisce  al  valore  della  cifra  di  affari  sotto  forma   di
ammortamenti figurativi,  da  evidenziarsi  separatamente,  calcolati
proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per  un
periodo pari alla meta' della sua durata.  L'ammortamento  figurativo
e' calcolato  con  applicazione  del  metodo  a  quote  costanti  con
riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso. 
13. L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte individuali  e
delle societa' di persone, con la dichiarazione dei redditi e con  le
relative ricevute di presentazione, nonche' con il libro dei cespiti,
corredate  di  autocertificazione  circa  la  quota   riferita   alla
attrezzatura tecnica; da  parte  dei  consorzi  di  cooperative,  dei
consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa'
di capitale con  la  presentazione  dei  bilanci,  riclassificati  in
conformita' delle direttive  europee,  e  con  le  relative  note  di
deposito nonche' con il libro dei cespiti. 
14.  L'adeguato  organico  medio  annuo  e'  dimostrato   dal   costo
complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente,  composto  da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi
di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in
lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente  realizzata,  di
cui almeno il 40 per cento  per  personale  operaio.  In  alternativa
l'adeguato organico medio annuo  puo'  essere  dimostrato  dal  costo
complessivo sostenuto per il personale  dipendente  assunto  a  tempo
indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari  in
lavori, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico,  titolare
di laurea, o di laurea  breve,  o  di  diploma  universitario,  o  di
diploma. Per le imprese artigiane la  retribuzione  del  titolare  si
intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le  imprese
individuali e per le societa' di persone il valore della retribuzione
del titolare e dei soci e'  pari  a  cinque  volte  il  valore  della
retribuzione convenzionale determinata ai  fini  della  contribuzione
INAIL. 
15. Il costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente,
composto a norma  del  comma  14,  e'  documentato  con  il  bilancio
corredato  della  relativa  nota  di  deposito  e  riclassificato  in
conformita' delle direttive europee  dai  soggetti  tenuti  alla  sua
redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione,  nonche'
da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto  nelle
varie qualifiche, da cui desumere  la  corrispondenza  con  il  costo
indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i
versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL  e  alle  casse  edili  in
ordine alle retribuzioni corrisposte  ai  dipendenti  e  ai  relativi
contributi. 
16. Alla determinazione delle percentuali di cui ai  commi  12  e  14
concorrono, in proporzione alle  quote  di  competenza  dell'impresa,
anche l'attrezzatura e il  costo  per  il  personale  dipendente  dei
consorzi e delle societa' di cui al comma 8. 
17. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane  e  i
consorzi  stabili  possono  dimostrare  il  requisito  relativo  alle
attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai
propri  consorziati;  gli  stessi  soggetti  possono  dimostrare   il
requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il  costo  del
personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati. 
18. Per ottenere  la  qualificazione  fino  alla  III  classifica  di
importo, i requisiti di cui al comma 9,  lettere  b)  e  c),  possono
essere dimostrati dall'operatore economico anche  mediante  i  lavori
affidati ad altre imprese della cui condotta  e'  stato  responsabile
uno dei propri  direttori  tecnici  negli  ultimi  venti  anni.  Tale
facolta' puo' essere esercitata solo  nel  caso  in  cui  i  soggetti
designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico,  per  conto  di
imprese gia' iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero  gia'
qualificate ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o  qualificate  ai
sensi del presente allegato, per un periodo complessivo non inferiore
a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo
svolgimento  delle  funzioni   in   questione   e'   dimostrato   con
l'esibizione   dei   certificati    di    iscrizione    all'Albo    o
dell'attestazione e dei certificati di esecuzione  dei  lavori  della
cui condotta uno dei direttori  tecnici  e'  stato  responsabile.  La
valutazione dei lavori e' effettuata abbattendo a un decimo l'importo
complessivo di essi e  fino  a  un  massimo  di  2.500.000  euro.  Un
direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui al comma  9,
lettere b) e c), qualora non  siano  trascorsi  cinque  anni  da  una
eventuale precedente dimostrazione e a tal  fine  deve  produrre  una
apposita dichiarazione. 
19. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al  comma
12 o i rapporti di cui al comma 14 fra il costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al  comma  6,
lettera b), siano inferiori alle percentuali  indicate  nei  medesimi
commi 12 e 14,  la  cifra  di  affari  stessa  e'  figurativamente  e
proporzionalmente ridotta  in  modo  da  ristabilire  le  percentuali
richieste; la cifra di  affari  cosi'  figurativamente  rideterminata
vale per la dimostrazione del requisito di cui al  comma  6,  lettera
b). Qualora la non congruita' della cifra di  affari  dipenda  da  un
costo eccessivamente modesto del personale dipendente  rispetto  alla
cifra di affari in  lavori,  tenuto  conto  della  natura  di  questi
ultimi, la SOA informa dell'esito  della  procedura  di  verifica  la
direzione provinciale del lavoro  -  servizio  ispezione  del  lavoro
territorialmente competente. 
20. Per la qualificazione  nella  categoria  OG  11,  l'impresa  deve
dimostrare di  possedere,  per  ciascuna  delle  categorie  di  opere
specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e  OS  30  nella
Tabella A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di
ordine  speciale  previsti  dal  presente  articolo   per   l'importo
corrispondente alla classifica richiesta: 
a) categoria OS 3: 40 per cento; 
b) categoria OS 28: 70 per cento; 
c) categoria OS 30: 70 per cento. 
21. L'impresa qualificata nella  categoria  OG  11  puo'  eseguire  i
lavori in ciascuna delle categorie OS  3,  OS  28  e  OS  30  per  la
classifica  corrispondente  a  quella  posseduta.  I  certificati  di
esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11  indicano,  oltre
all'importo complessivo dei lavori riferito  alla  categoria  OG  11,
anche gli importi dei  lavori  riferiti  a  ciascuna  delle  suddette
categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per  la
qualificazione nella categoria OG  11.  Ai  fini  dell'individuazione
delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di
gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni e' definito  come
appartenente alla categoria OG 11  qualora  dette  lavorazioni  siano
riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e  OS
30; l'importo di ciascuna di tali categorie di  opere  specializzate,
cosi' individuate,  deve  essere  pari  almeno  alla  percentuale  di
seguito indicata dell'importo  globale  delle  lavorazioni  attinenti
alla categoria OG 11: 
a) categoria OS 3: 10 per cento; 
b) categoria OS 28: 25 per cento; 
c) categoria OS 30: 25 per cento. 
22. Per i lavori della categoria  OS  12-A,  ai  fini  del  collaudo,
l'esecutore presenta  una  certificazione  del  produttore  dei  beni
oggetto  della  categoria  attestante  il  corretto  montaggio  e  la
corretta installazione degli stessi. 
23.  Le  SOA  non  rilasciano  l'attestazione  di  qualificazione  ai
soggetti  che,  ai  fini  della  qualificazione,   hanno   presentato
documentazione falsa in relazione ai  requisiti  di  ordine  speciale
previsti dal presente  articolo  anche  nell'ipotesi  di  certificati
lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta;  le  SOA  ne
danno segnalazione all'ANAC che ordina  l'iscrizione  nel  casellario
informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del  codice,  ai  fini
dell'interdizione    al    conseguimento     dell'attestazione     di
qualificazione,  per  un  periodo  di  un  anno,  decorso  il   quale
l'iscrizione  e'  cancellata  e  perde  comunque  efficacia.  Ove  la
falsita' della documentazione sia  rilevata  in  corso  di  validita'
dell'attestazione di  qualificazione,  essa,  anche  nell'ipotesi  di
certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria  richiesta,
comporta   la   pronuncia   di   decadenza    dell'attestazione    di
qualificazione  dell'impresa  da  parte  della   SOA   che   ne   da'
comunicazione all'ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di  inerzia
della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico,  ai
fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione  di
qualificazione,  per  un  periodo  di  un  anno,  decorso  il   quale
l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 
24. Per la qualificazione nelle categorie specializzate,  individuate
nella Tabella A con l'acronimo OS, relativamente alla I classifica di
importo di cui all'articolo 2, comma 4,  l'operatore  economico  deve
dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro,  che
nel proprio organico sia  presente  almeno  un  operaio  qualificato,
assunto con contratto di lavoro subordinato  e  munito  di  patentino
certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa  il
numero degli operai e'  incrementato  di  una  unita'  rispetto  alla
precedente;  dalla  VI  classifica  e'  incrementato  di  due  unita'
rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si
applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro  prevedano
la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato. 
25. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS
18-B e OS 32,  l'operatore  economico  deve  altresi'  dimostrare  di
disporre  di  un  adeguato  stabilimento  industriale  specificamente
adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.