(Allegato II.12-art. 19)
                            Articolo 19. 
                 Incremento convenzionale premiante. 
 
1. Qualora l'operatore economico, oltre al possesso  del  sistema  di
qualita' di cui all'articolo 100, comma 5, lettera  c),  del  codice,
presenti   almeno   tre   dei    seguenti    requisiti    e    indici
economico-finanziari, ottiene l'incremento figurativo, in  base  alla
percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C,  dei
valori degli importi di cui all'articolo 18, commi 6, lettera  b),  e
9, lettere b) e c), e gli importi cosi' figurativamente rideterminati
valgono  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  dei  suddetti  commi
dell'articolo 18: 
a) patrimonio netto, costituito  dal  totale  della  lettera  A)  del
passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del  codice
civile dell'ultimo bilancio approvato, pari  o  superiore  al  5  per
cento della cifra di affari media annuale richiesta ai  fini  di  cui
all'articolo 18, comma 6, lettera b); 
b) indice di liquidita', costituito dal rapporto tra la  somma  delle
liquidita' e dei crediti correnti e  la  somma  dei  debiti  correnti
dell'ultimo bilancio approvato,  pari  o  superiore  a  zero  virgola
cinque; le liquidita' comprendono le rimanenze per  lavori  in  corso
alla fine dell'esercizio; 
c) indice di economicita', costituito dalla differenza tra il  valore
e i costi della  produzione  di  cui  all'articolo  2425  del  codice
civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre; 
d) requisiti di cui all'articolo 18, comma 5, lettere d)  ed  e),  di
valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo,  commi
12 e 14. 
2. Per le ditte individuali e le societa' di persone, i requisiti  di
cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il
bilancio di verifica riclassificato e vidimato da  un  professionista
abilitato. 
3. Qualora l'operatore economico, oltre al possesso  del  sistema  di
qualita' di cui all'articolo 100, comma 5, lettera  c),  del  codice,
presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera  A)
del passivo dello stato patrimoniale di  cui  all'articolo  2424  del
codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al  10
per cento della cifra di affari media annuale richiesta  ai  fini  di
cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), nonche' i requisiti  e  gli
indici economico-finanziari di cui al comma 1, lettere b), c)  e  d),
del presente articolo, ottiene, anziche' l'incremento  figurativo  di
cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi  di
cui all'articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b)  e  c),  in
base alla  percentuale  determinata  secondo  quanto  previsto  dalla
Tabella C, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con  il
valore trentanove. Gli importi  cosi'  figurativamente  rideterminati
valgono  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  dei  suddetti  commi
dell'articolo 18. 
4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso  di
cessione o conferimento dell'intera azienda nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 16, comma 10.