(Allegato II.12-art. 20)
                            Articolo 20. 
           Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti. 
 
1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie  individuate
dalla  Tabella  A,  sono  rivalutati  sulla  base  delle   variazioni
accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un  edificio
residenziale, intervenute fra la  data  di  ultimazione  dei  lavori,
ovvero  la  data  di  emissione   della   documentazione   attestante
l'esecuzione parziale dei lavori, e la  data  di  sottoscrizione  del
contratto di qualificazione con la SOA. 
2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a
seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti e gli  enti
concedenti,  nonche'  gli  importi  dei  lavori   eseguiti   di   cui
all'articolo 24, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di
regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei  lavori,
che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.